Innovativa sentenza è stata emessa recentemente dal Consiglio di Stato sul principio del consolidamento (o assorbimento) del diritto in materia di procedure concorsuali. In forza di tale principio, l’iniziale giudizio negativo espresso è assorbito dall’ammissione con riserva da parte del giudice amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato il principio dell’assorbimento relativamente alla casistica del superamento degli esami di maturità e in generale, tale principio non è utilizzabile nel caso di concorso, dove i requisiti sono specifici.

I fatti: il comunicato

La disciplina vigente non consentiva ad una docente di partecipare alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 106/2016 ma a seguito dell’accoglimento del suo ricorso giurisdizionale da parte del TAR per il Lazio Roma, l’USR Campania disponeva il suo inserimento con riserva nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso da lei indicata. La docente, quindi, aveva superato tutte le prove del concorso ed era stata anche nominata in ruolo. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che lo accoglieva.

Conseguentemente, l’USR per la Campania, disponeva il depennamento della docente dalla graduatoria di merito del concorso e la revoca del suo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. La docente, quindi, proponeva ricorso al TAR Campania- Napoli, richiamando il principio del consolidamento o assorbimento, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005, e chiedendo, quindi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che non fosse applicabile il richiamato principio di consolidamento in quanto nella fattispecie si trattava di procedura concorsuale, condividendo e richiamando sul punto il pacifico orientamento del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato sentenzia diversamente

La docente, tramite il noto avvocato amministrativista Pasquale Marotta, ha impugnato la sentenza, proponendo appello in Consiglio di Stato. Ebbene, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 10312/2023, ha accolto l’appello ritenendo che , nella fattispecie, il predetto principio può essere invocato e applicato, risultando assorbente e rilevante la circostanza dell’affidamento che il comportamento dell’Amm.ne ha ingenerato nella docente.

In effetti, nel caso di specie, l’Amm.ne, a seguito della sentenza del TAR Lazio, non si è limitata a sciogliere la riserva con la quale la docente era stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale , ma ha anche provveduto ad assumere la docente a tempo indeterminato. Pertanto, avendo la docente superato brillantemente le prove del concorso ed essendo stata inserita a pieno titolo in graduatoria, deve ritenersi che la stessa docente abbia conseguito, ad ogni effetto, l’idoneità al concorso.

Avv. P. Marotta