Oltre alla diversa modalità di svolgimento tra procedura ordinaria e straordinaria dei concorsi rivolti all’insegnamento della Religione Cattolica, un’altra importante differenza attiene la durata della validità delle graduatorie che ne scaturiranno. Dal concorso ordinario infatti verranno costituite graduatorie con validità biennale, invece da quello straordinario usciranno graduatorie ‘ad esaurimento’, che permarranno finchè non sarà immesso in ruolo l’ultimo aspirante inserito, mantenendo validità per tutte le regioni e diocesi. Ma cosa accadrà dunque per gli elenchi con durata biennale una volta ‘scaduti’? Facciamo chiarezza.
Graduatorie concorso ordinario Religione Cattolica
Un dubbio diffuso tra gli aspiranti attiene la durata delle graduatorie dei concorsi di Religione Cattolica. Soprattutto molti che stanno inoltrando la domanda di partecipazione alla procedura ordinaria (la cui scadenza è fissata al 4 dicembre 2024) si chiedono cosa ne sarà quando scadrà il biennio di validità. La risposta è semplice: le graduatorie cesseranno di esistere, a meno che non venga disposta un’eventuale proroga (ipotesi non preventivabile allo stato attuale). Dopo i 2 anni di validità quindi, per continuare a immettere in ruolo sulle cattedre di Religione Cattolica, o si continuerà ad attingere solo dalle graduatorie della procedura straordinaria oppure verrà bandito un nuovo concorso ordinario. Queste sono le uniche strade percorribili.
La particolarità del concorso straordinario
Quando si parla invece di concorso straordinario le relative graduatorie che scaturiranno non perderanno mai efficacia. La particolarità di questa procedura, oltre che nella previsione della sola prova orale, risiede nel fatto che gli aspiranti potranno esservi inclusi ed essere via via immessi in ruolo sulla base della posizione ricoperta anche se, in sede di espletamento della prova orale stessa, dovessero fare completamente ‘scena muta’ (intenzione, questa, che alcuni candidati sembrano voler maturare).