Con DD 498 del 21 aprile 2020, modificato dal DD 2215 del 18 novembre 2021, era stato indetto un concorso ordinario per titoli ed esami rivolto alla scuola primaria e dell’infanzia per posti comuni e di sostegno. Le prove sono state espletate nel bel mezzo della pandemia e alcuni partecipanti si sono ritrovati a non potervi prendere parte, nonostante l’iscrizione al concorso stesso, causa quarantena o perchè affetti da Covid. Le procedure concorsuali non consentono la fissazione di prove suppletive nemmeno per caso fortuito o forza maggiore (come avrebbe potuto essere considerato il periodo di emergenza sanitaria). Ne è seguita così una battaglia legale che ha permesso agli sfortunati docenti di sostenere comunque prove suppletive grazie alla sentenza favorevole del Tar. Il Consiglio di Stato però ribalta tutto e annulla le prove stesse. Di seguito i dettagli.

La decisione del Tar

Sono stati molti i docenti che non sono riusciti a prendere parte alle prove scritte del concorso ordinario del 2020 perchè contagiati dal Covid. Molti di loro hanno così presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’avviso contenente il diario delle prove scritte, nella parte ove non era stato previsto lo svolgimento di prove suppletive verso i candidati impossibilitati a presentarsi poiché sottoposti a isolamento fiduciario o in quarantena, con accertamento del diritto a essere ammessi allo svolgimento di prove suppletive da calendarizzare. Con ordinanza cautelare il TAR ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non sono state previste “prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19”. Grazie a questa decisione molti dei ricorrenti, superando positivamente le prove, sono stati immessi in ruolo.

Prove suppletive: la decisione del Consiglio di Stato

Contro l’ordinanza del Tar, nella parte in cui aveva accolto la domanda cautelare, il Ministero ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, che lo respingeva. Successivamente però il Consiglio di Stato stesso ha modificato il proprio orientamento, accogliendo tutti i successivi appelli cautelari proposti dalle Amministrazioni. In particolare con sentenza n. 10914/2022 il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti (anche se causati da caso fortuito o forza maggiore) ai fini della partecipazione alla procedura, non emergendo alcuna disposizione di sistema che imponga deroghe, ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.

In buona sostanza nella decisione del Consiglio di Stato non viene ravvisata, nemmeno nel contesto pandemico, la possibilità di derogare al principio generale di unicità e contestualità della prova, ritenendo che una tale eventuale concessione avrebbe potuto creare evidenti distorsioni nel sistema selettivo, inficiando quel principio meritocratico che è alla base del sistema del reclutamento nel pubblico impiego.

L’ultima decisione

Ribaltando il precedente pronunciamento del Tar, il Consiglio di Stato, Sezione VII, da ultimo nella sentenza n. 766 del 24 gennaio 2024 ha riaffermato il principio dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti, pure se causati da caso fortuito o forza maggiore, ai fini della partecipazione al concorso. Prevale, infatti, l’esigenza di celerità e certezza dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali in condizioni di parità fra i concorrenti secondo il superiore principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il Cds dunque riconosce la fondatezza della tesi dell’amministrazione secondo cui non vi era alcun obbligo di istituire prove suppletive in ragione della pandemia. E ora quei docenti entrati in ruolo grazie alla predisposizione originaria delle prove suppletive restano appesi a un filo.