Concorso docenti, tra i quesiti posti dagli aspiranti al prossimo concorso c’è anche quello riguardante la valutazione del servizio prestato senza titolo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a questo proposito, ha provveduto a pubblicare tre nuove FAQ che chiariscono alcuni aspetti legati alla questione.
Manuale per la prova scritta del concorso scuola: competenze pedagogiche, psico-pedagogiche e didattico-metodologiche.
Concorso docenti, chiarimenti del Ministero dell’Istruzione sul servizio prestato senza titolo
In generale, i casi più frequenti riguardanti il servizio prestato senza titolo sono quelli che riguardano i docenti che hanno svolto servizio alla scuola primaria essendo in possesso della laurea per la scuola secondaria oppure chi ha insegnato nella scuola secondaria in virtù di una laurea triennale o comunque non essendo in possesso del titolo completo per l’accesso a quella determinata classe di concorso. Vi è poi il caso dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Riportiamo qui di seguito le FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito:
È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza? La risposta fornita dal Ministero è sì.
Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti? La risposta è si.
Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso? La risposta è si.
Manuale per la prova scritta del concorso scuola con schede di sintesi su competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico metodologiche.
Qualora un docente, ad esempio, abbia svolto servizio presso la scuola secondaria senza il relativo titolo di accesso potrà utilizzare quel servizio nel caso in cui, nel frattempo, abbia conseguito il relativo titolo.
Il servizio prestato senza titolo potrà essere utilizzato come uno dei tre anni utili per la riserva del 30 per cento solamente nel caso in cui, nel frattempo, il docente abbia conseguito il relativo titolo.