Concorso docenti, il servizio svolto dall’aspirante su posto di sostegno viene valutato solamente nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio, qualora si tratti di servizio specifico, la valutazione è sempre pari a 2 punti per ciascun anno scolastico, considerando il servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativo) oppure il servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

Concorso docenti, punteggio per il servizio svolto su posto di sostegno

Quando si parla di valutazione del servizio prestato su posto di sostegno solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado, si intende che il servizio prestato nella scuola secondaria di secondo grado, ad esempio, potrà essere valutato solo per il concorso sulla secondaria di secondo grado e non per quello relativo alla scuola secondaria di primo grado. 

Nel caso di servizio specifico, il punteggio sarà utile al candidato nel caso in cui partecipa al concorso su sostegno per lo stesso grado; inoltre, se il servizio è stato prestato nelle scuole statali, sarà utile anche come titolo d’accesso e per la riserva dei posti. Nel caso in cui, invece, si dovesse trattare di servizio non specifico (svolto nelle scuole statali), il servizio è utile come titolo d’accesso nel caso in cui si partecipa al concorso sostegno su altro grado oppure al concorso per i posti comuni. Il servizio non specifico svolto nelle scuole statali, inoltre, è utile per la riserva dei posti.

Titolo d’accesso al concorso sostegno

Il titolo di accesso per partecipare al primo concorso deve essere in possesso del candidato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, vale a dire il 9 gennaio 2024, alle ore 23:59. Il titolo di accesso per il concorso su posti di sostegno è rappresentato dal titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al DM N. 249 del 10 settembre 2010, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono ammessi al concorso con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, gli aspiranti che, avendo conseguito il titolo di specializzazione all’estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Ne deriva che, a questo primo concorso PNRR, non potranno partecipare gli specializzandi del TFA sostegno VIII ciclo.