Solo ieri ci eravamo occupati della questione del titolo di preferenza del lodevole servizio da poter flaggare in sede di compilazione della domanda di partecipazione al primo concorso del PNRR. Sull’argomento è sempre circolata tanta confusione, che sembrava però trovare un punto fermo nella normativa esistente finora. A chiudere la questione è intervenuto nelle scorse ore il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’apposita nota.
Lodevole servizio: serve l’attestazione
Fino a ieri ci si poteva basare solo sulla normativa esistente fino a quel momento, che espressamente escludeva l’attestazione del Dirigente Scolastico per poter flaggare la preferenza ‘lodevole servizio’. Come avevamo infatti fatto notare il recente DM n. 50 del 3 marzo 2021 aveva chiarito che la preferenza Q (a cui veniva accostata anche la dicitura del lodevole servizio) andava assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio. Questa precisazione non era stata nè modificata nè integrata fino ad oggi, ed era quindi da considerarsi ancora valevole.
Oggi il MIM, con nota n. 823 del 5 gennaio 2024, rettifica la citata normativa e chiarisce la questione del lodevole servizio, a fronte probabilmente delle innumerevoli richieste inviate dagli aspiranti. Come si legge il Ministero afferma che “aver prestato servizio senza demerito (il quale non ha dato luogo a particolari provvedimenti disciplinari) è diverso dall’aver prestato un ‘lodevole servizio’. Con tale locuzione, infatti, si definisce ‘lodevole’ la qualità de lavoro svolto dal dipendente pubblico. Pertanto ai fini del riconoscimento della suddetta condizione quale titolo di preferenza nei pubblici concorsi, occorre essere in possesso di un’apposita dichiarazione da parte del dirigente competente“.