Molti dei docenti candidati che si appresteranno a espletare a marzo la prova scritta del primo concorso del PNRR hanno un contratto in essere. Poichè quindi le date della prova sono state calendarizzate in giorni in cui gli stessi dovrebbero essere in servizio, è necessario capire quale tipologia di permessi poter richiedere. Facciamo chiarezza.
Permessi richiedibili: le varie opzioni
I permessi richiedibili per poter prendere parte alle prove del concorso potranno essere retribuiti o meno, a seconda anche che si tratti di docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato. Elenchiamo quindi tutte le possibili alternative:
- i docenti a tempo indeterminato possono richiedere 8 giorni retribuiti per anno scolastico per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- i docenti a tempo determinato con contratto al 31 agosto o al 30 giugno possono richiedere 8 giorni non retribuiti per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio (art 35 comma 14 CCNL 2019-21);
- i docenti titolari di supplenza breve (quindi anche con termine fissato all’ultimo giorno di lezione) possono richiedere 6 giorni non retribuiti.
Qualora si usufruisse di questi permessi specifici per prendere parte a concorsi ed esami i richiedenti dovranno anche presentare attestazione di presenza al concorso, che verrà rilasciata, su richiesta, in sede di espletamento della prova.
Esistono poi ulteriori alternative sfruttabili:
- 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali, richiedibili sia dai docenti con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato (al 31 agosto o al 30 giugno) (art 35 comma 12 CCNL 2019-21). In questo caso non è necessario presentare alcuna attestazione di presenza al concorso. Non ne possono usufruire i supplenti brevi;
- è anche possibile chiedere uno dei 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica. Questa opzione, retribuita, è però a discrezione del dirigente scolastico, e in ogni caso, se viene concessa, compete all’interessato trovarsi una sostituzione.
Non è invece possibile avvalersi dei permessi diritto studio, perchè sono legati alla frequenza di un particolare corso universitario o del TFA sostegno.