Quando si tratta di dover aggiornare le graduatorie delle supplenze o nel caso della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso si ripresentano puntuali gli stessi dubbi sul lodevole servizio. Il dibattito si era acceso in particolare l’anno scorso con la compilazione della domanda riguardante il primo concorso PNRR. In quell’occasione si erano susseguiti chiarimenti contrastanti che avevano alimentato la già diffusa confusione sul tema; finchè poi il Ministero aveva messo un punto fermo sulla ‘querelle’: non serve alcuna certificazione da parte del Dirigente Scolastico. Facciamo ancora una volta chiarezza.
Lodevole servizio: cos’è e a cosa serve
La dicitura a cui stiamo facendo riferimento è la seguente: “l’aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso”. Partiamo subito dal presupposto che dichiarare il lodevole servizio non dà nessun punteggio aggiuntivo; diventa utile solo se due candidate/i al concorso arrivano alla fine della procedura con lo stesso punteggio. Si tratta di un titolo di preferenza (una volta denominato ‘servizio senza demerito’) che i candidati possono dichiarare nel caso in cui abbiano prestato servizio presso una qualsiasi scuola statale senza riportare ad esempio note di demerito, licenziamenti, richiami o altri provvedimenti disciplinari.
Per flaggare questa voce non occorre nessuna attestazione, a differenza di quanto accade in alcune pubbliche amministrazioni.
I chiarimenti del Ministero
Ad aver creato incertezze e confusione era stata la nota ministeriale 823 del 5 gennaio 2023, pubblicata dalla Direzione generale per il personale scolastico, mentre ancora non erano scadute le tempistiche per inoltrare la domanda di partecipazione al primo concorso PNRR. Con questa nota si chiariva che “l’aver prestato servizio senza demerito” è diverso dall’aver “prestato lodevole servizio” e che, pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta condizione, occorreva essere in possesso di una dichiarazione da parte del Dirigente competente, che nel caso della scuola è il Dirigente Scolastico.
Con la nuova e successiva nota n. 1463 del 9 gennaio 2024, l’ultima in ordine temporale, si è chiarita una volte per tutte la questione: in contrapposizione alla precedente nota, si è affermato che l’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stessa stregua dell’aver prestato servizio senza demerito, in sede di valutazione dei titoli di preferenza. Quindi è confermata anche col secondo concorso PNRR la validità del flag laddove si sia prestato semplicemente almeno un anno presso una scuola statale senza demerito, e senza che vi sia alcuna documentazione da presentare che testifichi questa condizione.