Dirigenti Scolastici
Dirigenti Scolastici

Lo scorso 23 maggio tutti i docenti aspiranti al ruolo di dirigente scolastico hanno svolto la prova preselettiva, prima tappa del nuovo concorso DS 2024. Nello specifico si tratta di 24.944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. Gli USR stanno pubblicando gli esiti della prova, ma già montano le proteste da parte dei candidati: facciamo qui di seguito il punto della questione.

Possibili motivi per futuri ricorsi 

Dopo lunghi mesi di attesa e di incertezze, finalmente i candidati del concorso DS 2024 hanno potuto sostenere la prova preselettiva: tuttavia, ancora prima del suo svolgimento vi sono state delle polemiche. Ricordiamo, infatti, che nei giorni scorsi già in tanti avevano richiesto al Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara di modificare la data dell’esame, perché coincidente con l’anniversario della strage di Capaci. 

Tuttavia, ben più pesanti sono le proteste da parte degli aspiranti che sembrano far presagire la possibilità di tanti futuri ricorsi. In primo luogo, in molti hanno contestato l’assenza della batteria di test su cui si sarebbe basata la preselettiva, a differenza del concorso del 2017, quando furono messe a disposizione dei candidati tutte le possibili domande. Di maggiore importanza è la protesta in merito ai quadri di riferimento, pubblicati solo 36 ore prima della prova e che, riportano alcuni candidati, sarebbero stati diversi rispetto alle precedenti prove. Infine, già si sono riscontrati degli errori nelle risposte multiple. Ciò che fa pensare alla possibilità di futuri ricorsi è il fatto che ancora prima di conoscere i risultati della prova, già in rete circolavano proposte da parte di vari studi legali per ricorrere contro il suo mancamento superamento. 

Chi accede alla prova scritta del concorso DS 2024

Come sappiamo, l’art. 6 comma 9 del Dipartimentale 2788 del 18/12/2023 indica il meccanismo di ammissione alla prova scritta: “9. All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”