concorso Religione Cattolica
concorso Religione Cattolica

Si è chiusa lo scorso 8 luglio la finestra temporale rivolta alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario per l’insegnamento della Religione Cattolica. Per quasi tutto il periodo in cui è rimasta aperta l’istanza si è assistito ad una confusione generale sui codici relativi ai titoli culturali, non completamente risolta nemmeno dopo la pubblicazione delle FAQ ministeriali. Gli Usr si stanno ora occupando della valutazione delle domande pervenute, e a tale riguardo, come apprendiamo dal sindacato Uil Scuola Rua, il Ministero ha emanato una NOTA contenente le istruzioni operative, rivolte agli uffici scolastici regionali, per la gestione e valutazione delle domande di partecipazione.

Valutazione codici titoli culturali

Come si legge nella citata nota, ai fini della validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alle procedure concorsuali straordinarie di Religione Cattolica, il Ministero ha spiegato agli Usr come muoversi. Con riguardo alla scuola primaria e dell’infanzia si specifica che:

  • Magistero in SR, Diploma Triennale in SR, Diploma Scuola Superiore (con diploma CEI): non necessitano di anno di servizio, qualora sia stato indicato non andrà perso ai fini dell’anzianità;
  • Diploma di Scuola o di Istituto Magistrale, Laurea SFP: l’anno di servizio è necessario per la validità del titolo (qui la Nota specifica che può essere utilizzato anche un altro anno di servizio non necessariamente prestato dal 2007 al 2012);
  • Baccalaureato, licenza o dottorato (vengono elencate tutte le discipline ecclesiastiche tranne che la Teologia) non occorre anno per la validità, nel caso in cui sia stato riportato, sarà considerato valido per il punteggio di anzianità.

Per quanto attiene invece la scuola secondaria viene specificato che tutti i titoli (Magistero in SR, Corso in Seminario, Baccalaureato-Licenza-Dottorato in Teologia e altre discipline, Diploma Triennale in SR+Laurea civile) sono validi e non necessitano di anno di servizio ai fini della validità, nel caso in cui l’anno fosse stato inserito sarà valutato per il punteggio di anzianità.