Concorso PNRR 2 per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), il secondo concorso legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, permette la partecipazione a coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso, un titolo di studio che consenta l’accesso alla classe di concorso o un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Titolo d’accesso ITP al concorso PNRR 2: cosa scegliere nella domanda tra l’abilitazione e il diploma?
Il punteggio per il titolo di accesso varia a seconda del voto conseguito, per un massimo di 12,5 punti. La valutazione si effettua utilizzando la seguente formula: (Votazione del titolo di accesso – 75)/2. Naturalmente, i titoli con una votazione che non risulta espressa in centesimi dovranno essere convertiti a 100, calcolando il punteggio con una proporzione.
Punteggi aggiuntivi
Sono previsti, inoltre, dei punteggi aggiuntivi: 5 punti aggiuntivi (voce A.3.2) spettano a chi ha conseguito l’abilitazione specifica attraverso la partecipazione a percorsi di abilitazione, anche se svolti all’estero e riconosciuti in Italia secondo il DL del 9 novembre 2007, N. 206 e successive modifiche. Questo punteggio è attribuito a coloro che dichiarano l’abilitazione come titolo di accesso.
Per quanto riguarda le classi di concorso ITP della “Tabella B“, chi accede tramite percorsi abilitanti da 30/36 CFU, a differenza di quanto previsto per le classi della Tabella A, riceverà 5 punti, indipendentemente dal tipo di percorso seguito (sia esso di 60 CFU, 30 CFU triennale o 30 CFU art. 13). La voce A.3.2 stabilisce che il punteggio di 5 punti venga assegnato a prescindere dal tipo di “percorso abilitante”. Previsti, inoltre, 6,25 punti aggiuntivi per l’ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso (voce B.1.1). Tale punteggio spetta a coloro che dichiarano come titolo di accesso il diploma.
Per coloro che avranno la possibilità di scegliere tra diploma e abilitazione come titolo di accesso, è importante fare un’attenta valutazione in merito a quale opzione è in grado di offrire il punteggio maggiore, tenendo conto anche dei punteggi aggiuntivi per l’abilitazione. Se si accede con il diploma, si può dichiarare l’abilitazione come ulteriore titolo (6,25 punti), mentre se si accede con l’abilitazione, si ottengono 5 punti aggiuntivi.