Concorso
Concorso

Mancano probabilmente circa 2 mesi prima dell’espletamento della prova scritta del concorso PNRR 2. Non si ha però ancora alcuna ufficialità. Gli aspiranti hanno quindi ancora tempo a disposizione per potersi preparare. Nel frattempo occorre avere ben chiaro, per chi sta svolgendo supplenze, quali e quanti permessi richiedere per potersi assentare in vista dell’espletamento della prova scritta e orale. Di seguito alcuni chiarimenti alla luce della normativa di riferimento.

Permessi concorsi: precisazioni

La disciplina è contemplata dall’art. 35, comma 14, del CCNL 2019/21. I permessi concessi sono pari a 8 giorni per anno scolastico, includendo anche i giorni di viaggio necessari per il concorso stesso o esame. Occorre precisare che questi permessi vanno a coprire solo le giornate dedicate alle prove e i giorni di viaggio, non anche lo studio o la preparazione, per i quali si possono usare altre tipologie di permessi (pensiamo alle 150 ore per il diritto allo studio). I permessi in questione possono essere utilizzati in modo continuativo o frazionato con i giorni non lavorativi che non vengono conteggiati.

I permessi per concorsi sono fruibili indistintamente da docenti assunti indeterminato o determinato, con una differenza: per i primi i permessi sono retribuiti, mentre per i supplenti non è prevista alcuna retribuzione. In merito ai precari va infine chiarito che beneficiari sono indistintamente i supplenti al 31 agosto e al 30 giugno, nonchè i supplenti brevi ma entro i limiti della durata del rapporto di lavoro. Ne hanno diritto inoltre anche i docenti di Religione Cattolica con incarico annuale.

Come richiederli?

I candidati che intendono partecipare al concorso e che vogliono usufruire dei permessi in oggetto devono preventivamente presentare una richiesta scritta al dirigente scolastico, specificando il motivo e i giorni del permesso. Non sono previste altre particolari formalità. Successivamente all’espletamento della prova saranno però tenuti a fornire un’attestazione o un’autocertificazione che giustifichi l’assenza. Dal canto suo il DS può verificare solo la correttezza formale della richiesta, senza comunque poter negare o limitare i permessi per motivi organizzativi.