Il primo concorso del PNRR si è caratterizzato per le lungaggini, sia con riguardo ai ritardi nella costituzione delle commissioni, sia nello svolgimento delle prove orali e delle conseguenti pubblicazioni delle graduatorie di merito. Questo secondo aspetto, in particolare, è stato dettato anche dall’altissimo numero di candidati che sono stati ammessi alla prova orale, portando a lunghe calendarizzazioni, tuttora ancora in corso in alcune regioni e per alcune classi di concorso. Ne è seguita la ridefinizione dei termini per le immissioni in ruolo, portando ad una seconda ‘tranche’ di assunzioni dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2024. Cosa attendersi dunque ora col secondo concorso PNRR? Il Ministero avrebbe posto in essere delle strategie per accelerare sulle tempistiche. Di seguito i dettagli.
Concorso PNRR 2: tempistiche e regole diverse per garantire maggiore celerità
Il 30 dicembre si sono chiuse le domande di partecipazione al secondo concorso PNRR, e il 2 gennaio si sono invece chiusi i termini per potersi candidare come commissari d’esame alle prove. La prova scritta, se verranno mantenute le tempistiche del primo concorso PNRR, potrebbe essere fissata in una data compresa tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Nel mentre però il Ministero, in occasione di questa procedura, sembra aver giocato d’anticipo per evitare le lungaggini del concorso PNRR 1.
Innanzitutto è stato ridotto il tempo a disposizione per la presentazione delle domande di partecipazione, lasciando agli aspiranti solo 20 giorni, contro i 30 giorni lasciati nella precedente procedura. Sono quindi stati risparmiati già 30 giorni. Inoltre sono state riviste le regole per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale, comportando una maggiore scrematura rispetto a quanto avvenuto col concorso PNRR 1. Ricapitoliamo a tal proposito quali requisiti sono necessari per superare la prova scritta:
- raggiungere un punteggio minimo di 70/100;
- è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto;
- sono ammessi alla prova orale anche coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Infine è stato fatto ricorso alla consueta aggregazione dello svolgimento delle prove orali per classi di concorso e posti su USR limitrofi con l’intento di ridurre il numero delle commissioni da costituire (punto dolente del precedente concorso).