Dubbi sulla domanda di partecipazione al concorso. Un lettore ci scrive: “Sono un aspirante docente per le classi di concorso A-12 e A-22. Scrivo in quanto ho dei dubbi relativi alla compilazione della domanda di partecipazione al primo concorso PNRR per docenti. Durante la procedura mi viene chiesto di inserire la data di riconoscimento dei 24 CFU. Tuttavia io ho due documenti, “l’autocertificazione di titolo accademico con gli esami superati e l’attestato originale rilasciato dall’università, che indicano date differenti. Nel primo documento è indicata la data di conseguimento del titolo, mentre nel secondo è presente, in calce, la data di rilascio dell’attestato. Per questo motivo chiedo lumi su come procedere onde evitare di commettere errori nella compilazione”. Il quesito posto ci offre l’occasione per fare qualche precisazione in ordine alla documentazione del possesso di 24 CFU e al procedimento di convalida da parte delle Università.
I titoli di accesso al concorso per posti comuni
Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che spiega: “Com’è noto, il D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, unitamente alla nota MIM n. 21328 del 6 novembre scorso, disciplina i titoli di accesso al concorso PNRR per la scuola secondaria, prevedendo, quali titoli di accesso per i posti comuni:
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (con tutti i CFU previsti dal DPR 19/2016 e ss.mm.ii.) + abilitazione per la specifica classe di concorso per la scuola secondaria, oppure
- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico, oppure
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Il conseguimento dei 24 CFU
Con particolare riferimento al conseguimento dei 24 CFU, il D.M n. 616 del 10.08.2017, recante la disciplina delle “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”, all’art. 3, commi 6 e 7, dopo aver disciplinato ai commi precedenti i percorsi formativi per conseguire i 24 CFU, recita che:
“6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, nei percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell’istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso. Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).
7. Nelle more dell’attuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti di cui al comma 3, la certificazione di cui al comma 5 è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.”
La convalida da parte delle università
Dunque, per chi come il lettore, abbia conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 all’interno del percorso di studi accademico, ai fini della partecipazione al concorso deve essere in possesso di un’apposita certificazione dell’Università che convalida i crediti acquisiti. Peraltro, si segnala che alcune Università, mal interpretando la normativa, negano la convalida richiesta dopo il 31 ottobre 2022, per CFU conseguiti anteriormente a quella data.
In realtà, l’art. 18 bis delD.Lgs n. 59/1997, introdotto n. 79/2022, dispone che “Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.
Dunque, il termine del 31 ottobre 2022 è il termine ultimo per il conseguimento dei 24 CFU e non anche per il rilascio della certificazione relativa all’acquisizione dei medesimi 24 CFU. Fatta questa doverosa premessa, se il lettore è già in possesso della convalida dei 24 CFU da parte dell’Università dovrà indicare la data del conseguimento del titolo e non la data del rilascio dell’attestato.