Continua a creare dubbi la previsione del D.L 71/2024 in base alla quale i docenti che sono risultati vincitori del primo concorso PNRR, e che avevano già in essere un contratto di supplenza al 31 agosto sulla stessa classe di concorso e nella stessa regione, siano confermati sulla stessa cattedra. Ma si tratta di un obbligo o gli interessati possono scegliere se restare sulla stessa sede o partecipare alla fase 2 delle immissioni in ruolo scegliendo un ordine di preferenza tra le sedi scolastiche della provincia assegnata? Facciamo chiarezza.
Concorso PNRR: chiarimenti ad un dubbio ricorrente
Partiamo dal riferimento normativo contenuto nell’art 14 bis del citato D.L 71/2024, il quale afferma: “(…) I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto (…)”. Stando alla lettera della disposizione coloro che si ritrovano in questa situazione non hanno possibilità di scelta, per cui sono costretti a rimanere su quella stessa cattedra. E in merito, allo stato attuale, il MIM non ha dato diversa interpretazione, tant’è che gli Usr che stanno attingendo dalle GM già pubblicate per le operazioni di immissioni in ruolo stanno operando nel suddetto modo.
Questi docenti, in definitiva, non dovranno partecipare alla fase 1 delle immissioni in ruolo, dedicata all’espressione delle preferenze di provincia, ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno confermati a seguito dell’emanazione di specifico provvedimento da parte della direzione generale (cioè dall’Usr di riferimento).
Cambio sede dall’a.s 2025/26?
Quanto alla possibilità di cambiare sede dal prossimo anno scolastico anche in questo caso la risposta è negativa. Il docente vincitore confermato sulla sede ottenuta prioritariamente con supplenza al 31 agosto ottiene a tutti gli effetti la titolarità su quella cattedra, per cui valgono le stesse regole per tutti i neoimmessi in ruolo, ovvero viene applicato il vincolo triennale di permanenza (che diventa di 4 anni per i docenti della scuola secondaria privi di abilitazione) prima di poter richiedere il trasferimento (salvo cambiamenti della normativa ad opera del Ministero che non possono essere ad oggi preventivati). Al massimo si può beneficiare di una delle deroghe previste dall’art 39 del CCNL Scuola 2019-21 con cui poter chiedere prima dei 3 anni la mobilità.