Concorso
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Doppia possibilità di ricevere una nomina in ruolo: si può lasciare la prima, per la seconda? Un nostro lettore, partecipante al concorso PNRR, ci scrive: “Ho partecipato al concorso 2575/2023, concorrendo in due classi di concorso: una per la secondaria di primo grado (A-22) e l’altra per la secondaria di secondo grado (A-12). Come regione di riferimento ho scelto la Lombardia. Scrivo in merito alla seguente questione alla quale non sono in grado di dare risposta. 

Concorso PNRR e nomina in ruolo: il quesito

“Dal sito dell’USR Lombardia – continua il lettore – risulta che le prove del concorso PNRR per la secondaria di secondo grado (A-12) si sono concluse il 28/08, mentre per la secondaria di primo grado (A-22) le prove si protrarranno fino al 03/10. Da qui, un candidato si potrebbe aspettare che le graduatorie escano in due momenti diversi: prima quelle di A-12 e poi, dopo diverse settimane, quelle di A-22.

Allora, il candidato che dovesse risultare vincitore per A-12, qualora gli spettasse una sede al momento dell’individuazione, la accetterebbe e prenderebbe servizio. Se dopo tempo – mettiamo un mese – lo stesso candidato dovesse risultare vincitore per A-22, avrebbe diritto a un posto per A-22? E qualora ne avesse diritto, e la sede individuata fosse da lui preferita rispetto alla precedente assegnatagli su A-12, questo candidato potrebbe lasciare l’incarico preso su A-12 e iniziare un nuovo servizio su A-22″? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Le assunzioni in ruolo da concorso PNRR

Il D.L. 71 del 31 maggio 2024, il cd. Decreto Scuola, convertito in L. n. 106 del 29 luglio 2024, all’art. 14 bis, prevede che le procedure assunzionali del personale docente siano completate entro il 31 dicembre 2024, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024. I vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato.

Questi docenti assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. I docenti eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. In questo caso i posti che dovevano essere occupati dai nominati in ruolo, sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

La pluralità di nomine

Alla luce di un siffatto quadro normativo, ben può succedere che un docente, che abbia partecipato al concorso PNRR per più posti, gradi di scuola o classi di concorso, risulti vincitore per più posti, gradi o classi di concorso, se collocato in posizione utile in graduatoria e che ottenga, in tempi diversi, più proposte di assunzione in ruolo o proposte di nomine a tempo determinato finalizzato al ruolo (a seconda che il candidato abbia partecipato al concorso in virtù del possesso dell’abilitazione nel primo caso, oppure in virtù del possesso dei 24 CFU o dei 3 anni di servizio nel secondo caso).

In tale ipotesi, il docente già assunto in quanto vincitore del concorso PNRR su una classe di concorso, grado o tipologia di posto, potrà senz’altro rinunciare alla prima nomina, in caso di successiva individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato o determinato al ruolo per altra classe di concorso, grado o tipologia di posto.

Gli effetti della rinuncia al ruolo

È opportuno precisare che, così come chiarito nelle Istruzioni operative contenute nell’all.to A al D.M. n. 158 del 31 luglio 2024 contenente le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025, “La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”. Dunque, la rinuncia alla nomina in ruolo non produce effetti al di fuori della graduatoria concorsuale relativa al posto a cui si è rinunciato.