Gli Insegnanti Tecnico Pratici hanno diversi subbi sulla compilazione della domanda per il concorso PNRR, come dimostrano i tati quesiti che giungono in redazione. Una lettrice ci chiede: “Salve, volevo un’informazione. Sono un ITP mi è chiaro che posso accedere col diploma al concorso, ma possedendo anche i 24 cfu, li posso comunque dichiarare nella compilazione della domanda?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
I titoli di accesso per gli ITP
Abbiamo avuto modo di chiarire più volte – scrive l’Avv. Altieri – che ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 (Regolamento di concorso per la scuola secondaria) e dell’art. 4 del D.D. n. 2575 del 06.12.2023 (Bando di concorso per la scuola secondaria), i titoli di accesso alla procedura concorsuale appena bandita sono:
per classi di concorso comuni (Tab. A D.P.R. n. 19/2016):
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso, oppure
- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico, oppure
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2023
per le classi di concorso ITP (Tab. B D.P.R. n. 19/2016):
- laurea di primo livello + abilitazione specifica, oppure
- diploma di accesso alla classe di concorso (di cui alla tabella B del DPR 19/2016). Non è richiesto il possesso dei 24 CFU. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 il diploma è titolo di accesso per gli ITP solo fino al 31 dicembre 2024, in quanto successivamente per gli ITP sarà richiesta la laurea di I livello + l’abilitazione per la specifica classe di concorso.
La compilazione del modulo on-line
Nella compilazione della domanda, sulla piattaforma Concorsi e procedure. alla sezione “Classe di concorso e Titolo di accesso”, aprendo la tendina della parte relativa alla “Tipologia di titolo”, compaiono 3 opzioni:
- titolo di studio
- titolo di studio e abilitazione specifica
- titolo di studio e 24CFU
E ciò anche se si sceglie quale classe di concorso una classe di concorso ITP, per accedere alla quale, si ribadisce, non sono necessari i 24 CFU.
Il conseguimento dell’abilitazione
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, “2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo. 2-bis. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.
Dunque, il concorso PNRR non è abilitante e il vincitore di concorso (ossia colui che rientra nel contingente assunzionale) otterrà un contratto e tempo determinato e dovrà conseguire l’abilitazione attraverso la frequenza dei corsi abilitanti che sono in fase di attivazione. I vincitori già in possesso dei 24 CFU (compresi gli ITP) potranno farli valere ai fini del conseguimento dell’abilitazione, scomputandoli dai CFU da conseguire.