Gli Insegnanti Tecnico Pratici hanno diversi subbi sulla compilazione della domanda per il concorso PNRR, come dimostrano i tati quesiti che giungono in redazione. Una lettrice ci chiede: “Salve, volevo un’informazione. Sono un ITP mi è chiaro che posso accedere col diploma al concorso, ma possedendo anche i 24 cfu, li posso comunque dichiarare nella compilazione della domanda?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

I titoli di accesso per gli ITP

Abbiamo avuto modo di chiarire più volte – scrive l’Avv. Altieri – che ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 (Regolamento di concorso per la scuola secondaria) e dell’art. 4 del D.D. n. 2575 del 06.12.2023 (Bando di concorso per la scuola secondaria), i titoli di accesso alla procedura concorsuale appena bandita sono:

per classi di concorso comuni (Tab. A D.P.R. n. 19/2016):

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso, oppure
  • tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico, oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2023

per le classi di concorso ITP (Tab. B D.P.R. n. 19/2016):

  • laurea di primo livello + abilitazione specifica, oppure
  • diploma di accesso alla classe di concorso (di cui alla tabella B del DPR 19/2016). Non è richiesto il possesso dei 24 CFU. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 il diploma è titolo di accesso per gli ITP solo fino al 31 dicembre 2024, in quanto successivamente per gli ITP sarà richiesta la laurea di I livello + l’abilitazione per la specifica classe di concorso.

La compilazione del modulo on-line

Nella compilazione della domanda, sulla piattaforma Concorsi e procedure. alla sezione “Classe di concorso e Titolo di accesso”, aprendo la tendina della parte relativa alla “Tipologia di titolo”, compaiono 3 opzioni:

  1. titolo di studio
  2. titolo di studio e abilitazione specifica
  3. titolo di studio e 24CFU

E ciò anche se si sceglie quale classe di concorso una classe di concorso ITP, per accedere alla quale, si ribadisce, non sono necessari i 24 CFU.

Ciò è dovuto al fatto che il sistema non distingue se si tratta di classe di concorso ordinaria (Tab. A) o una classe di concorso ITP (Tab. B). Pertanto, il docente ITP dovrà selezionare, quale “Tipologia di titolo”, “Titolo di studio”.

Il conseguimento dell’abilitazione

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, “2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo. 2-bis. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.

Dunque, il concorso PNRR non è abilitante e il vincitore di concorso (ossia colui che rientra nel contingente assunzionale) otterrà un contratto e tempo determinato e dovrà conseguire l’abilitazione attraverso la frequenza dei corsi abilitanti che sono in fase di attivazione. I vincitori già in possesso dei 24 CFU (compresi gli ITP) potranno farli valere ai fini del conseguimento dell’abilitazione, scomputandoli dai CFU da conseguire.