Chi ha vinto il concorso PNRR e in contemporanea risulta già iscritto al percorso abilitante da 30 CFU (avendo già abilitazione su altra classe di concorso), se prende abilitazione entro dicembre può fare l’anno di prova stesso quest’anno e quindi cambiare contratto da determina a indeterminato una volta conseguita l’abilitazione entro dicembre? E’ la domanda posta da un lettore, che continua: “Molte segreterie stanno agendo in maniera autonoma a riguardo. Ci sono segreterie che hanno stipulato un contratto a tempo determinato con clausola. Poi, una volta acquisita l’abilitazione entro dicembre, cambiano il contratto a indeterminato e iniziano anno di prova. Altre segreterie che invece aldilà di quando un docente si abilita per quest’anno resta determinato e l’anno prossimo faranno anno di prova. Possibile fare chiarezza a riguardo?” L‘Avvocato Maria Rosaria Altieri risponde alla domanda.

I titoli di accesso al concorso per posti comuni

Va necessariamente premesso che la questione sottoposta dal lettore non è specificamente regolamentata. E’ necessario esaminare la normativa specifica, dettata in tema di concorso PNRR, per offrire una possibile soluzione. Com’è noto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 bis del D. Lgs. n. 59/2017 e dell’art. 3 dei DD.MM. n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023 (recanti il Regolamento dei concorsi PNRR, rispettivamente per la scuola secondaria e per la scuola primaria/infanzia), i titoli di accesso ai concorsi PNRR sono per posti comuni:

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (con tutti i CFU previsti dal DPR 19/2016 e ss.mm.ii.) + abilitazione per la specifica classe di concorso per la scuola secondaria; diploma magistrale o il diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguiti entro l’a.s.. 2001-02 o la laurea in scienze della formazione primaria per la scuola infanzia e primaria, oppure
  • tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico (ai sensi dell’art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124 “è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Il conseguimento dell’abilitazione

Il 4° comma dell’art. 18 bis del D. Lgs. n. 59/2017 dispone che “i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, ovvero con i requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, come richiamato all’articolo 5, comma 2, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. …(omissis)……..Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.

Dunque, la stipula del contratto a tempo indeterminato (e il conseguente inizio del periodo di prova) per i vincitori di concorso PNRR che hanno avuto accesso alla procedura senza abilitazione, è subordinato al conseguimento dell’abilitazione. Orbene, stando al tenore letterale della norma sopra citata, il vincitore di concorso che ha partecipato senza abilitazione deve conseguire l’abilitazione attraverso la frequenza dei percorsi di cui all’art. 2 bis del D. Lgs. n. 59/2017 e solo dopo avrà diritto al contratto a tempo indeterminato.

La risposta al quesito

Tuttavia, se il vincitore di concorso ha conseguito l’abilitazione dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e nelle more dello svolgimento di esso (come nel caso della nostra lettrice), viene di fatto rimosso l’ostacolo all’assunzione in ruolo (costituito dal mancato possesso dell’abilitazione) e potrà senz’altro stipulare il contratto a tempo indeterminato.

Ciò in quanto la ratio della norma (al di là del suo significato letterale) è quella di garantire che il vincitore di concorso prima di essere assunto in ruolo e di svolgere l’anno di prova, sia in possesso dell’abilitazione, comunque conseguita, per cui la nostra ascoltatrice potrà vantare l’immissione in ruolo già da questo anno scolastico.