Rispondiamo ad un dubbio sul concorso PNRR. Un lettore domanda: “Salve, vorrei capire: se partecipo a 3 concorsi per 3 diverse cdc devo pagare, per legge, 3 volte la tassa di partecipazione! È ciò è costituzionalmente regolare. Ma ciò dà diritto anche a partecipare in 3 giornate diverse fra loro, a 3 prove per ogni singola cdc? Anche se quest’anno la prova scritta non verte sulla singola materia disciplinare ma su ambiti psico-pedagogici l’elaborato, non deve essere “diverso” anche se con presupposti uguali? In altre parole se sono convocato in un determinato giorno ad effettuare una prova e la supero, di fatto ho superato anche per le altre 2? E cosi anche in caso di esito negativo? Di fatto chi partecipa ad una sola cdc , male che vada, ha perso una sola possibilità. Chi partecipa a 3 o 4 rischia 3/4 volte di più“.
Manuale per la prova scritta del concorso scuola con schede di sintesi su competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico metodologiche.
Partecipazione al concorso per più classi e posti
L’avvocato Maria Rosaria Altieri spiega che per rispondere a tutti i quesiti posti dal lettore è necessario richiamare la normativa che disciplina la procedura concorsuale appena bandita. Preliminarmente, ricordiamo che le procedure concorsuali sono due, bandite con due distinti Decreti Dipartimentali: una per la scuola dell’infanzia e primaria, bandita con Decreto Dipartimentale n. 2576 del 06.12.2023, e l’altra per la scuola secondaria, bandita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023. Le domande di partecipazione per entrambe le procedure dovranno essere inviate entro le ore 23.50 di martedì 9 gennaio 2024. Analogamente, sono stati previsti due distinti regolamenti del 26.10.2023, il D.M. n. 205 per la scuola secondaria e il D.M. n. 206 per la scuola infanzia e primaria), pubblicati solo in data 29.11.2023, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti.
Il regolamento
L’art. 13 del Regolamento del concorso scuola infanzia e primaria, rubricato “Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi” dispone che “1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare”.
L’art. 13 del Regolamento del concorso scuola secondaria, rubricato “Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi” dispone che “1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare”.
La stessa previsione è contenuta nell’art. 10 dei bandi. In sostanza, è possibile partecipare a una sola procedura per ogni grado posto comune e, in aggiunta, una sola procedura per posto di sostegno per ogni grado. Nel caso in cui si partecipi per più procedure, la domanda è unica e deve essere presentata per un’unica Regione.
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Conseguenze del mancato superamento della prova scritta
Ai sensi dell’art. 6 dei Regolamenti e dei Bandi “1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 13 e abbiano superato l’eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa”. La prova scritta si articola in 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, 5 sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2, 5 sulle conoscenze digitali. Dunque:
- la prova scritta sarà unica per tutte le classi di concorso e posti (di ogni grado) e per tutte le tipologie di posto (comune e sostegno);
- si svolgerà per tutte le classi di concorso e posti contemporaneamente in un’unica giornata;
- il mancato superamento della prova comporterà la mancata ammissione alla prova orale per tutte le classi di concorso, posti e tipologie di posto.
La tassa di partecipazione
Per rispondere alla domanda specifica posta dal lettore , non vi è alcuna norma costituzionale che vieti o escluda, in una procedura concorsuale, il versamento di tasse in ragione del numero di classi di concorso e posti per cui si concorre. L’art. 10 del Bando prevede che “Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza”. Dopo aver compilato la domanda, e prima del suo inoltro, il sistema genera il bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.