Sembra essere (quasi) tutto pronto per dare il via al concorso di Religione Cattolica atteso da 20 anni. Domani, 9 aprile, sono stati convocati i sindacati al Ministero. Sarà l’occasione in cui verranno presentate le bozze dei bandi. Mentre lo scorso 5 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 22 febbraio 2024 che autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di 6.428 posti. Ad oggi non è possibile ancora conoscere le tempistiche di pubblicazione dei bandi (date per imminenti già da mesi), ma l’incontro al MIM potrà fornire maggiori dettagli in merito. Intanto restano ancora aperte alcune questioni da dirimere. Di seguito i dettagli.
Concorso religione Cattolica: i rilievi del CSPI
Ricordiamo i rilievi espressi dal CSPI già alcuni mesi. L’organo aveva infatti ravvisato alcune criticità pur esprimendo a suo tempo parere favorevole. Il nodo principale riguarderebbe i criteri di valutazione della prova orale della procedura straordinaria. Un primo aspetto su cui ha posto l’attenzione riguarda le tabelle valutazione dei titoli. A parere del CSPI, “l’impostazione complessiva tradisce un’idea di scuola centrata sulla didattica dei contenuti”. Ad esempio, alla progettazione pedagogico/didattica è attribuito un peso inversamente proporzionale al grado di scuola e alle competenze specifiche relative ai contenuti. Rispettivamente sarebbero attribuiti infatti massimo 35 punti alla scuola secondaria di I e II grado, massimo 48 punti alla scuola primaria e massimo 50 punti per quanto riguarda la scuola dell’infanzia.
Inoltre il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva sottolineato criticità anche con riguardo all’allegato H, relativo alla Tabella di valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale, la quale andrebbe modificata, evidenziando un’eccessiva articolazione della tabella rispetto a quelle previste dalle altre procedure concorsuali, che solitamente attribuiscono un range di punti in base alla votazione conseguita per il titolo di accesso e un punteggio predefinito rispetto ai titoli aggiuntivi. Avendo un massimo di 50 punti, si rischia di attribuire il punteggio massimo tanto a chi ha un solo titolo con una votazione elevata, quanto a chi ha conseguito un maggiore numero di titoli valutabili, con un’evidente differenza di trattamento rispetto ai candidati delle altre procedure concorsuali.
Infine è stato posto l’accento anche sulla possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo nel caso di inserimento nella graduatoria di merito di una precedente procedura concorsuale per la stessa tipologia di posto. Cosa che è già stata attuata in occasione di altre procedure concorsuali.