Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) ha riconosciuto il diritto di partecipazione per la cdc A027 agli ingegneri laureati. La giurisprudenza della Sezione Terza Bis del TAR ha stabilito che escludere gli ingegneri dall’insegnamento della matematica e della fisica nella classe A027 è illegittimo. Questo perché impedisce a coloro che sono qualificati in entrambe le materie di insegnarle congiuntamente. Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno presentato un ricorso contro i lMIM e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ottenendo un esito favorevole.

Riconoscimento della laurea in ingegneria come titolo valido per la cdc A027

Il ricorso è stato presentato da un insegnante laureato in ingegneria civile, idoneo a insegnare matematica e fisica separatamente, ma escluso dal concorso per la classe di concorso A027. Il motivo dell’esclusione dai concorsi era il mancato riconoscimento della laurea in ingegneria come titolo valido per tale classe di concorso. Gli avvocati hanno argomentato sulla base dei vizi dell’eccesso di potere e della violazione dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi. Il TAR ha dichiarato manifestamente illogica la disposizione che consentiva l’insegnamento separato di matematica e fisica, ma non congiunto nella classe A027.

Con un nuovo DM, a partire dal 11/02/24, la laurea in ingegneria è stata ufficialmente riconosciuta come titolo valido per l’accesso alla cdc A027. Ai sensi del nuovo Decreto Ministeriale recante n. 255 del 22/12/23 (pubblicato in G.U. del 10/02/24), in particolare all’art. 1, sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla “tabella A”, prevedendo per l’accesso al codice di insegnamento A027 (Matematica e Fisica nella scuola secondaria di secondo grado) la laurea in ingegneria “di vecchio ordinamento” posseduta dal patrocinato.

La decisione del Giudice

Nonostante l’entrata in vigore della norma sia successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda concorsuale, il TAR ha considerato tale revisione normativa idonea a consolidare la condizione professionale del ricorrente. Pertanto, con una recentissima sentenza (e non è l’unica), il TAR ha accolto il ricorso, annullando gli impedimenti all’accesso al concorso per la classe A027 per i laureati in ingegneria, e l’amministrazione è stata obbligata a rimuovere gli impedimenti di accesso al concorso.