In parallelo al concorso ordinario per il reclutamento dei futuri Dirigenti scolastici, nel 2024 si svolgerà anche il concorso riservato DS: tutti gli interessati, così come ha comunicato il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’apposita nota, potranno presentare domanda di partecipazione entro il 27 gennaio 2024. Ma chi nello specifico potrà prendere parte a questa procedura? Vediamolo qui di seguito, riportando una scheda elaborata dal sindacato Uil Scuola Rua.
Chi può partecipare al concorso riservato DS
Come indicato nella scheda della Uil, la procedura di reclutamento del concorso riservato DS è rivolta ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale (DDG del 23 novembre 2017, n. 1259) e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Quali sono i ricorsi presi in considerazione
Si intendono esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. Sono considerati ricorsi solo quelli proposti per:
a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.