La domanda di partecipazione al primo concorso del PNRR si è chiusa il 9 gennaio. Si attende ora di conoscere la data della prova scritta, che presumibilmente dovrebbe svolgersi verso la fine di febbraio. Chi la supererà verrà ammesso alla prova orale. I vincitori verranno inseriti in una graduatoria di merito da cui si attingerà per le immissioni in ruolo dell’a.s 2024/25. Ma cosa succede se uno dei partecipanti non dovesse essere presente a una delle due prove? Saranno previste prove suppletive? Facciamo chiarezza.

Esclusione dal concorso

I bandi sia del concorso della scuola dell’infanzia e primaria, sia della scuola secondaria, specificano che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.” Questo significa che, a prescindere dalla motivazione che comporta l’assenza a una delle prove, la mancata presenza comporta l’esclusione del candidato. Ovviamente non è preclusa la possibilità di partecipare al successivo concorso il cui bando è previsto tra settembre e ottobre del corrente anno. L’unica eccezione all’esclusione dal concorso è rappresentata dalle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento. Ovviamente queste saranno tenute a comunicare all’ufficio scolastico della regione scelta la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a.

Prove suppletive: cosa sono?

Alla luce di quanto indicato non sono previste prove suppletive per chi non dovesse presentarsi alle prove. E’ questa la regola generale contenuta nei bandi di concorso, che si fonda sulla necessità di garantire l’unicità e contestualità della prova. E questa previsione è valsa anche in tempo di Covid, che sarebbe potuta essere considerata una situazione talmente eccezionale da prevedere la possibilità di prove suppletive, visti i casi di contagio e isolamento del periodo che avrebbero potuto precludere la presenza dei candidati il giorno delle prove. Anche in quel caso però si è ritenuto che una tale concessione avrebbe potuto creare evidenti distorsioni nel sistema selettivo, inficiando quel principio meritocratico che è alla base del sistema del reclutamento nel pubblico impiego.

Di diverso avviso sono state però alcune sentenze del Tar che hanno accolto il ricorso di partecipanti impossibilitati a partecipare in tempo di Covid. Nei precedenti concorsi (straordinario di cui al DDG n. 510 del 23 aprile 2020 e ordinario dell’aprile 2020) le prove suppletive sono state dunque disposte in seguito a pronunciamento del Giudice, per i candidati impossibilitati ad essere presenti nel giorno indicati causa isolamento o quarantena Covid 19. La ratio dei giudici, come si apprende dalle pronunce, è stato il seguente: “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati”.