Concorso secondaria, in merito all’accesso ai percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU post concorso, occorre chiarire alcuni aspetti importanti, legati al conseguimento dell’abilitazione. Il comma 1 dell’articolo 9 dei bandi concorsuali, infatti, fornisce delle precise indicazioni su chi potrà frequentare tali percorsi.
Concorso secondaria, chi potrà frequentare i percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU post concorso?
Nel sopracitato comma 1 dell’articolo 9, infatti, viene spiegato che la graduatoria di merito concorsuale sarà ‘composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali’.
Ne deriva che solamente coloro che risulteranno vincitori, ovvero tutti coloro che rientreranno nel limite dei posti banditi, verranno inseriti in graduatoria. Non è previsto, quindi, l’inserimento degli ‘idonei‘, ovvero di coloro che, pur avendo superato il concorso, non rientreranno nel numero di posti previsti dal bando di concorso per una specifica regione e classe di concorso.
Il concorso non è abilitante
Occorre ricordare, inoltre, che il concorso non è abilitante in quanto la riforma del reclutamento prevede che l’abilitazione debba essere conseguita dall’aspirante al termine del percorso di formazione iniziale. Pertanto, i vincitori del concorso, privi dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscriveranno un contratto a tempo determinato durante il quale provvederanno a completare il loro percorso formativo sino al raggiungimento dei 60 CFU richiesti dalla riforma per conseguire l’abilitazione.
I percorsi abilitanti post concorso
Chi ha partecipato con 24 CFU, dovrà acquisire i restanti 36 CFU, di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. Chi, invece, ha partecipato al concorso grazie al requisito delle tre annualità di servizio prestato negli ultimi 5 anni scolastici, potrà frequentare il corso da 30 CFU, di cui 9 di tirocinio indiretto.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come gli idonei non potranno accedere ai percorsi abilitanti post concorso. Naturalmente, per gli idonei resterà aperta la possibilità di accesso ai percorsi abilitanti che saranno disciplinati dal decreto MUR che, ancora, non è stato pubblicato.