Un’espressa previsione contenuta nel Decreto PNRR, approvato il 26 febbraio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha abolito definitivamente il concorso straordinario abilitante 2020 rivolto ai docenti con 3 anni di servizio, non provvedendo nemmeno al rimborso della tassa d’iscrizione di 15 euro. La relazione illustrativa al decreto stesso spiega le motivazioni che hanno condotto a questa decisione. Di seguito i dettagli.
La storia del concorso straordinario abilitante 2020
Il concorso straordinario abilitante era stato previsto dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e poi bandito con DD n. 497/2020 e successivamente integrato con DD n. 748/2020. La procedura concorsuale era stata bandita per consentire agli insegnanti che avevano lavorato per almeno tre annualità, anche non consecutive, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, di abilitarsi. Gli aspiranti, in possesso dei previsti requisiti, hanno presentato le relative domande di partecipazione entro il 15 giugno 2020, pagando anche il contributo di segreteria pari a 15 euro. Il concorso, tuttavia, non è stato mai avviato.
Il concorso in esame è stato di fatto superato cadendo nel dimenticatoio sostanzialmente. Con l’avvio delle procedure PNRR la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (FdI) aveva dichiarato che lo svolgimento delle prove relative alla procedura straordinaria doveva “necessariamente essere armonizzato con l’esigenza di avviare prioritariamente le procedure ordinarie, secondo le modalità e i tempi indicati dal PNRR”.
Decreto PNRR e relazione illustrativa
“L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato.” Questa la previsione del Decreto PNRR con cui viene abrogato ufficialmente il concorso straordinario abilitante 2020. Le motivazioni contenute nella relazione illustrativa sono state così esposte:
“Al riguardo, giova ricordare che, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale docente (missione 4 – componente 1 – riforma 2.1) che ha inciso sia sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ), sia sulla formazione iniziale del medesimo personale mediante l’introduzione dei percorsi universitari e accademici di cui all’articolo 2-bisdel decreto legislativo n. 59 del 2017, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Pertanto, a fronte della revisione sistematica e radicale del meccanismo di abilitazione del personale docente della scuola secondaria così introdotto, viene meno la possibilità di svolgimento della procedura di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2019, finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, in quanto non più conforme al quadro ordinamentale vigente e all’obiettivo del PNRR di assumere 70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema”.
Infine si legge: “L’abrogazione espressa del citato comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, mediante la presente disposizione normativa, si rende altresì necessaria a seguito della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 17747 del 2023, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da 41 aspiranti iscritti alla procedura abilitante straordinaria bandita con decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente in ordine alla richiesta di di svolgimento della procedura“.