Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto per i padri lavoratori, consentendo loro di partecipare attivamente alla cura dei figli nei primi mesi di vita. Questo istituto è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, noto come Testo Unico sulla maternità e paternità, ed è stato oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’INPS riguardo ai termini di prescrizione e decadenza.
Definizione e durata del congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio consiste in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti. La durata è di 10 giorni lavorativi, fruibili tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi, inclusi i casi di nascita prematura o decesso perinatale del bambino. In situazioni di adozione o affidamento, il periodo è calcolato a partire dalla data di ingresso del minore in famiglia. Questo congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo, previsto in circostanze particolari come la morte o grave infermità della madre. E si distingue anche dal congedo parentale.
Termini di prescrizione e decadenza
Con il messaggio n. 4301/2024, l’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza relativi al congedo di paternità obbligatorio. In deroga al regime ordinario previsto dal Codice Civile, si applica un termine di prescrizione annuale, conforme all’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138/1943, analogo a quello previsto per l’indennità di malattia.
Per quanto riguarda la decadenza, si applica il termine annuale previsto dall’articolo 47, terzo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, considerando la natura temporanea e non pensionistica della misura. il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
Sanzioni per i datori di lavoro
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto sanzioni amministrative significative per i datori di lavoro che ostacolano l’esercizio del diritto al congedo di paternità. Le sanzioni variano da €516 a €2.582, sottolineando l’importanza attribuita dal legislatore alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della condivisione delle responsabilità familiari.
Nuclei monogenitoriali
Il medesimo decreto ha previsto un’estensione della durata complessiva del congedo parentale fino a 11 mesi per i nuclei familiari monogenitoriali. Questa misura si applica in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore, o di mancato riconoscimento del bambino, riconoscendo le esigenze particolari di tali famiglie e promuovendo un maggiore supporto nella cura dei figli.