La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto novità riguardo al congedo parentale, incrementando le indennità per i genitori lavoratori dipendenti. Il congedo parentale è uno strumento che consente ai genitori di prendersi cura dei propri figli nei primi anni di vita, mantenendo una parte della retribuzione durante l’assenza dal lavoro. L’indennità può essere richiesta tramite il portale INPS.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?
Le modifiche al congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 non riguardano il numero totale di mesi indennizzati, ma piuttosto la percentuale di indennizzo corrisposta ai genitori, che sono le seguenti:
- Anno 2024: 2 mesi all’80%, 7 mesi al 30%.
- Anno 2025: 1 mese all’80%, 1 mese al 60%, 7 mesi al 30%.
È importante sottolineare che il resto dei mesi disponibili per il congedo non è retribuito.
Requisiti per accedere all’aumento dell’indennità
L’aumento dell’indennità di congedo parentale è riconosciuto solo a determinate condizioni. Il mese di congedo maggiorato deve essere fruito entro i primi 6 anni di vita del figlio oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia, nel caso di adozione o affidamento. Inoltre, per poter beneficiare dell’indennità maggiorata, è necessario che almeno un giorno di congedo venga usufruito nel corso del 2024.
I lavoratori devono essere consapevoli che questa maggiorazione è riservata esclusivamente ai dipendenti. Lavoratori autonomi e coloro che sono iscritti alla Gestione Separata non possono accedere a tali agevolazioni. Pertanto, in casi di famiglie con genitori appartenenti a categorie lavorative differenti, come ad esempio un padre dipendente e una madre autonoma, solo il genitore dipendente potrà usufruire dell’indennità maggiorata, a condizione che abbia preso almeno un giorno di congedo obbligatorio nel 2024.
Durata del congedo parentale
Il congedo parentale complessivo è di 10 mesi per ciascun figlio, diviso tra padre e madre. Questa durata può estendersi fino a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi di congedo. In ogni caso, ciascun genitore può richiedere un massimo di 6 mesi di congedo, che diventano 7 nel caso dei padri. Soltanto i primi 9 mesi del congedo sono retribuiti, e ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi retribuiti. In altre parole, se entrambi i genitori usufruiscono del congedo, solo 9 mesi saranno pagati, suddivisi tra loro.
Procedura di richiesta all’INPS
Per richiedere il congedo parentale con le nuove modalità previste dalla Legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti devono presentare domanda per via telematica attraverso il portale ufficiale dell’Inps. Esistono tre modalità principali per inviare la richiesta:
- Portale Inps: Accedendo con le proprie credenziali, è possibile selezionare la misura dell’indennità in base al periodo di congedo richiesto.
- Contact Center integrato: Un’alternativa è contattare l’Inps telefonicamente.
- Istituti di Patronato: I patronati offrono assistenza ai lavoratori nella compilazione e invio della domanda.
L’erogazione dell’indennità avviene tramite il datore di lavoro, che seguirà le direttive fornite dall’Inps, in particolare la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
Calcolo dei periodi di congedo parentale: attenzione ai dettagli
Il calcolo preciso dei periodi di congedo è essenziale per non perdere giorni di indennità. Secondo le indicazioni dell’Inps, il congedo parentale viene computato in mesi interi, a partire dal giorno del primo utilizzo fino al giorno corrispondente del mese successivo (es.: dal 1 gennaio al 31 gennaio). Se il periodo di congedo richiesto è inferiore al mese, i giorni si sommano fino a raggiungere un totale di 30, considerato come un mese intero. Esempi di calcolo:
- Se un lavoratore fruisce di congedo dal 1° febbraio al 17 marzo, verranno considerati due mesi (uno completo e uno parziale).
- In caso di periodi superiori a un mese ma non multipli dello stesso, si calcolano i mesi interi, e il resto delle giornate non viene computato come mese intero, ma rimane come residuo.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni, è sempre possibile consultare il portale dell’Inps o rivolgersi agli istituti di patronato competenti.