Indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti: con la circolare n. 57 del 18.4.2024, l‘Inps ha delineato le modalità operative e amministrative in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Una delle modifiche di rilievo consiste nell’elevazione dell’indennità di congedo parentale, anziché nell’aggiunta di un ulteriore mese di congedo. È importante sottolineare che il numero di mesi di congedo parentale rimane invariato, pari a dieci mesi, con la possibilità di diventare 11 nel caso in cui il padre scelga di prolungare il periodo di utilizzo.
Maggiorazione del congedo parentale
La circolare INPS n. 57 del 18.4.2024 prevede che la maggiorazione dell’indennità di congedo parentale si applica a due mesi all’interno dei dieci disponibili, con un importo superiore per i lavoratori dipendenti. Questo aumento è riconosciuto se il congedo parentale viene utilizzato entro i primi sei anni di vita del bambino o entro sei mesi dall’ingresso in famiglia di figli adottati o affidati.
Tuttavia, vi sono alcune condizioni e limitazioni da considerare. La maggiorazione si applica solo ai primi tre mesi di congedo per ciascun genitore e non è trasferibile all’altro genitore. Inoltre, la maggiorazione aggiuntiva prevista riguarda un solo mese per entrambi i genitori, offrendo la possibilità di ripartire il beneficio o destinarlo esclusivamente al padre o alla madre. È importante notare che il beneficio dell’indennità più elevata riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Pertanto, se uno dei genitori è un lavoratore dipendente e l’altro appartiene a un’altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Cambiamenti nella retribuzione
Con queste modifiche normative, è fondamentale comprendere come cambia la retribuzione dei congedi parentali:
- Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione entro i primi 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore.
- Un ulteriore mese è indennizzato all’80% nel 2024, scendendo al 60% nel 2025, ferma restando la regola della fruizione entro i 6 anni di vita o entro ingresso in famiglia.
- Sette mesi sono indennizzati al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale.
- I rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo specifiche condizioni previste dalla normativa vigente.