Remunerazione
Soldi e orologio

Congedo parentale, la Legge di Bilancio 2024, al comma 179 dell’articolo 1, ha disposto “per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo [già introdotto con la legge di bilancio 2023], da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione”.

Congedo parentale, i chiarimenti forniti da UIL Scuola sulle novità previste per il 2024

UIL Scuola ha elaborato una scheda dove vengono forniti tutti i chiarimenti riguardanti le novità in materia di congedo parentale, in particolar modo quelli che riguardano il personale scolastico. Nella nuova scheda, oltre all’indicazione dei vari riferimenti normativi, vengono riportati alcuni esempi di fruizione del congedo parentale e la relativa indennità spettante. Per quanto riguarda il personale della scuola, il CCNL prevede una norma di miglior favore, concernente il diritto alla retribuzione per intero per i primi 30 giorni di congedo parentale, complessivamente per entrambi i genitori, laddove la disciplina legislativa riconosce l’erogazione di una indennità pari al 30% del trattamento economico in godimento. 

Per cui, per i docenti e per gli ATA, fermi restanti i limiti massimi di congedo consentiti, i 9 mesi sono così retribuiti: 

  • i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono indennizzati al 100% della retribuzione anziché al 30%; 
  • i restanti 8 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale. 

Il decimo mese (e, nei casi previsti, l’undicesimo mese) non è indennizzato, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il reddito sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (in questo caso l’indennità è al 30% della retribuzione).

Le novità previste nella Legge di Bilancio 2024

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, intervenendo nuovamente sull’articolo 34 D.lgs n. 151/2001, aggiunge un ulteriore mese retribuito all’80%, se fruito nel 2024, e al 60%, se fruito dal 2025, anziché al 30%, sempre fino ai 6 anni del figlio. Questo secondo mese è applicabile anche al personale della scuola in sostituzione, quindi, di una delle mensilità indennizzate al 30%. Per cui, per il personale della scuola la nuova retribuzione del congedo parentale è la seguente:

  • primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (CCNL Scuola); 
  • un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni del bambino (se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%); 
  • per i restanti 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.

UIL Scuola sottolinea che la retribuzione all’80% (per il 2024) e al 60% (dal 2025), anziché al 30%, non spetta a tutti, ma, come sottolinea la stessa legge, è applicabile con riferimento ai soli lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: i primi 30 giorni retribuiti al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%. Inoltre, il mese con la retribuzione di miglior favore (80%/60%) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Riportiamo il testo integrale della scheda redatta da UIL Scuola con tutti i riferimenti normativi e gli esempi esplicativi.