Congedo parentale
Congedo parentale

Congedo parentale, la Legge di Bilancio 2025 introduce nuove disposizioni sulla retribuzione del congedo parentale, ampliando quanto stabilito dalla normativa precedente. Nel 2024 era stato previsto che i genitori, che avessero terminato il congedo di maternità a partire dal 1° gennaio dello stesso anno, potessero usufruire di un secondo mese retribuito all’80%, a condizione che fosse fruito entro il 2024, mentre per gli anni successivi la retribuzione sarebbe stata del 60%. Per chi aveva già concluso il congedo di maternità prima del 2024, invece, non vi erano stati cambiamenti, mantenendo il secondo mese al 30%.

Retribuzione congedo parentale, cosa cambia nel 2025

Con la nuova legge, viene elevata la retribuzione per il secondo e terzo mese di congedo parentale all’80%, purché fruiti entro il sesto anno di vita del bambino. Tuttavia, tale aumento non si applica ai genitori il cui congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024, fatta eccezione per il secondo mese che rimane retribuito all’80% se concluso nel 2024. Per i genitori, il cui congedo sia terminato entro il 31 dicembre 2023, continuano a valere le regole precedenti, con la retribuzione fissata al 30%.

Sebbene il congedo parentale possa essere fruito fino al 12° anno di vita del bambino, l’aumento all’80% si applica esclusivamente se il secondo e terzo mese vengono utilizzati entro il sesto anno. Per il settore scolastico, il primo mese resta retribuito al 100% come previsto dal contratto collettivo nazionale. Nel complesso, ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo retribuiti al 30%, non trasferibili, e a un ulteriore periodo di tre mesi condivisibili, per un totale complessivo indennizzabile di nove mesi.

Il nuovo testo dell’art. 34 comma 1 del Testo Unico sulla maternità indica quanto segue: ‘Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese, fino al sesto anno di vita del bambino, fino all’80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione’.