Congedo parentale
Congedo parentale

Il congedo parentale è un diritto per il personale scolastico, che include docenti, educatori e personale ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, con uguali tutele. In questo articolo, approfondiamo le modalità di fruizione, le retribuzioni e le novità legislative e alleghiamo il link diretto alla scheda della UIL scuola, che vuole essere una guida aggiornata su questa tematica

Che cos’è il congedo parentale e chi ne ha diritto?

Il congedo parentale spetta a tutto il personale scolastico in servizio, indipendentemente dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato, determinato o supplenza breve) o dall’orario lavorativo (tempo pieno o part-time). Per il personale a tempo determinato, il diritto al congedo parentale può essere esercitato solo durante il periodo di nomina.

Il congedo parentale si configura come un diritto potestativo: ciò significa che il lavoratore può esercitarlo liberamente, senza che il dirigente scolastico possa negarlo, nemmeno in presenza di esigenze di servizio. La dichiarazione di volontà del dipendente, pertanto, è sufficiente per attivare il diritto.

Retribuzione e novità nella legge di bilancio 2025

La retribuzione durante il congedo parentale varia in base al periodo di fruizione. La legge di bilancio 2025 introduce ulteriori agevolazioni economiche per le famiglie. Le modifiche previste per il 2025 si concentrano sull’aumento dell’indennità e su una maggiore flessibilità nella fruizione del congedo. Le principali novità includono:

  • Maggiore flessibilità
    Entrambi i genitori potranno alternarsi nel fruire dei tre mesi indennizzati, garantendo una gestione più equa delle responsabilità familiari e lavorative.
  • Indennità maggiorata all’80% per tre mesi
    La nuova misura prevede che tre mesi del congedo parentale siano indennizzati all’80% della retribuzione media giornaliera, utilizzabili alternativamente dai genitori.
  • Estensione del periodo massimo
    È confermato che i genitori potranno usufruire del congedo parentale fino al compimento del sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento.

Fruizione del congedo: giorni interi o ore

Il congedo parentale può essere frazionato, ovvero richiesto sia per giornate intere che in modalità oraria. Quest’ultima opzione è particolarmente utile per conciliare lavoro e necessità familiari. Le modalità di richiesta e approvazione variano in base al contratto, ma l’opzione ad ore richiede un’attenta regolamentazione, spesso dettagliata nei contratti di categoria. LA SCHEDA UIL SCUOLA RUA.