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Congedo paternità obbligatorio, l’INPS ha provveduto a pubblicare il messaggio N. 4301 del 17 dicembre 2024 avente come oggetto: ‘Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza’.

Messaggio INPS N. 4301, chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza del congedo paternità obbligatorio

L’INPS, con il nuovo messaggio, fornisce dei chiarimenti in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio, previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).

Prescrizione

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, in deroga alla normativa ordinaria del codice civile, si applica il termine annuale stabilito dall’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativo all’indennità di malattia. La giurisprudenza di legittimità giustifica l’applicazione di questa prescrizione breve, riconoscendo un collegamento normativo tra l’indennità di paternità, quella di maternità e, infine, l’indennità di malattia, come richiamato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità, che rinvia all’articolo 22, comma 2, dello stesso testo unico.

Decadenza

Per quanto concerne la decadenza, si conferma che si applica il termine decadenziale annuale previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Tale previsione si basa anche su decisioni giuridiche simili in ambiti analoghi e sulla ratio legis della misura, che ha natura di prestazione previdenziale non pensionistica e temporanea. Inoltre, il termine annuale risulta coerente con la normativa relativa alla decadenza del congedo di maternità, contribuendo a una più equa distribuzione delle responsabilità genitoriali all’interno della famiglia e promuovendo la parità di genere nel mondo del lavoro.

MESSAGGIO INPS