Ottobre e novembre sono i mesi tipicamente dedicati alle elezioni delle componenti rappresentative scolastiche. Uno degli organi più importanti è il Consiglio di circolo o di istituto. Entro la fine del mese, in base alle disposizioni dei singoli Uffici Scolastici Regionali, si svolgeranno le consuete elezioni per il rinnovo triennale (o annuale, nei casi in cui non siano previste quelle ordinarie). Qualcuno si chiede: da docente supplente posso candidarmi? Posso presentare una lista o eleggere qualcuno? La risposta è meno scontata di quello che possa apparire e tutto dipende dal termine contrattuale. Vediamo nel dettaglio.
I supplenti temporanei non possono votare
Il riferimento normativo in ambito elettivo è l’O.M. n. 215/1991. Essa disciplina le elezioni per il Consiglio di circolo o di istituto e degli altri organi rappresentativi delle istituzioni scolastiche. La normativa, in realtà, è abbastanza esplicita. L’art. 10 c. 5 prevede infatti che: “I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo”. Dunque, tutti i supplenti temporanei non possono candidarsi e/o votare. Ma chi sono i supplenti temporanei?
Differenze tra supplenze brevi e temporanee, al 30 giugno e al 31 agosto
I supplenti si possono suddividere in tre grandi categorie:
- Supplenti annuali: docenti che hanno un contratto a tempo determinato con scadenza fissata al 31 agosto;
- Supplenti al termine delle attività didattiche: docenti che hanno un contratto a tempo determinato con scadenza fissata al 30 giugno;
- Supplenti brevi e temporanei: i docenti che hanno un contratto con un termine più breve rispetto al 30 giugno.
A tal proposito, è diffusa un’erronea convinzione secondo cui i docenti con contratto fino al termine delle lezioni siano alla stregua dei supplenti annuali o al termine delle attività didattiche. Come appena specificato, invece, anche ove il contratto dovesse terminare agli inizi di giugno, questo è da intendersi come contratto breve. Una precisazione importante, affinché non si commettano errori che possono compromettere la validità dell’elezione del Consiglio di Istituto. Ciò sia per quel che concerne i candidati (elettorato passivo), ma anche nei casi in cui un supplente breve presenti la lista o voti (elettorato attivo).
Quali sono i compiti del Consiglio di Istituto?
I compiti dell’organo sono elencati dall’art. 10 del D. Lgs. n. 297/1994. Sono innumerevoli, tra cui alcuni molto rilevanti quali:
- elaborare e adottare gli indirizzi generali;
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- elaborare i criteri generali per la programmazione educativa;
- deliberare i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi.