Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, annulla la sentenza del TAR e il decreto ministeriale che aveva riconosciuto una sola abilitazione all’insegnamento. “È possibile e non discriminatorio richiedere e ottenere il riconoscimento di più classi di concorso abilitanti sulla base dello stesso percorso formativo. Anche in mancanza di denominazione specifica nell’adeverinta.”

Il caso della docente e il riconoscimento delle abilitazioni

Di particolare rilevanza e unica nel suo genere, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, del 9 luglio 2024. Ha accolto l’appello patrocinato dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma. La docente impugnava la sentenza di primo grado con cui il TAR del Lazio, Roma, Sezione Terza, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego di riconoscimento della formazione conseguita all’estero ai fini dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A-27 (Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado) e A-28 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado). Il TAR aveva inizialmente riconosciuto solo l’abilitazione per la classe di concorso A-26 (Matematica). L’aveva negata per le classi A-27 e A-28, basandosi sulla mancata corrispondenza della denominazione nell’adeverinta alle altre classi di concorso.

Secondo la ricorrente, la decisione del TAR era errata in quanto il Ministero non avrebbe svolto correttamente l’istruttoria sull’istanza di riconoscimento. In particolare, non sarebbe stato applicato correttamente l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, e i fatti alla base dell’istruttoria sarebbero stati travisati. Il primo giudice non avrebbe considerato che la ricorrente possedeva una laurea in “Matematica” del vecchio ordinamento, conseguita il 15 dicembre 1995 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolo idoneo per l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente e abilitante all’insegnamento per tutte le classi di concorso richieste (A-26 Matematica; A-27 Matematica e Fisica; A-28 Matematica e Scienze) (primo motivo di appello).

Inoltre, la sentenza del TAR era erronea nella parte in cui si affermava che il Ministero aveva effettuato una valutazione e comparazione concreta tra il percorso professionalizzante seguito dalla ricorrente e quanto richiesto in Italia per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso richieste (secondo motivo di appello).

Implicazioni per il futuro del reclutamento

Secondo l’Avv. Maurizio Danza, Professore di Diritto dell’Istruzione e Ricerca scientifica presso ISFOA, la Settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello, stabilisce un nuovo principio giurisprudenziale in Italia riguardo i riconoscimenti plurimi. Ha infatti stabilito che non è discriminatorio richiedere e ottenere il riconoscimento di più classi di concorso abilitanti sulla base dello stesso percorso formativo. Anche in assenza di denominazione specifica nell’adeverinta, presentando una o più domande.

La sentenza di accoglimento dell’appello

Dopo aver illustrato tutte le motivazioni, si legge: “Va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il diniego impugnato. Dall’annullamento dell’atto impugnato non deriva però alcun automatico riconoscimento, dovendo l’Amministrazione competente ripronunciarsi sulla istanza del ricorrente (ex multis, sull’obbligo di riprovvedere, anche disponendo idonee misure compensative, v. Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 4982/2023, a valere come precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).

Ferma la discrezionalità, la riedizione del potere sarà tuttavia astretta dai vincoli conformativi nascenti dall’odierno giudicato, che sono, in particolare: l’obbligo di comparare le formazioni in concreto e di espressamente motivare le ragioni della corrispondenza o, all’opposto, della non corrispondenza; e l’obbligo di valutare l’imposizione di misure compensative, ove necessario per evitare il rigetto integrale e automatico dell’istanza di riconoscimento.”