La contestazione dell’addebito è l’atto formale con il quale il Dirigente scolastico imputa al lavoratore il compimento di un’infrazione. Una lettrice chiede: “Il mio Dirigente Scolastico mi ha inviato una contestazione d’addebito perché ho fatto solo una verifica nel corso del primo quadrimestre. Insegno matematica in una V elementare e gli alunni in questo periodo sono continuamente assenti per cui non riesco a programmare le verifiche. Come mi posso difendere?”
La contestazione d’addebito e la mancata verifica
Alla domanda sulla contestazione d’addebito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del webinar settimanale su YouTube (che potete visualizzare in fondo a questo articolo). L’avvocato dice: Non capisco come fa il Dirigente Scolastico a sostenere che la nostra ascoltatrice abbia fatto un’unica verifica nel corso del 1° quadrimestre, visto che siamo ancora a dicembre e mancano ancora quasi due mesi al termine del quadrimestre. Peraltro, non può sottacersi il fatto che la verifica è il momento terminale di un processo di apprendimento che non è sempre lineare, non si sviluppa, infatti, in un percorso per tappe temporalmente determinate.
Il materiale umano con cui il docente si trova ad operare richiede continui interventi didattici di consolidamento e sostegno che non consentono di stabilire con precisione quando si riuscirà a concludere il percorso di apprendimento dei contenuti dell’unità didattica proposta e, dunque, quando potrà procedersi alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite.
Il punto di vista normativo
Inoltre, da un punto di vista strettamente normativo, va detto che non vi è alcuna norma che preveda un numero minimo di verifiche da effettuare per ciascun quadrimestre, né tale potere è attribuito al Dirigente Scolastico. E’ previsto solo che il numero di verifiche deve essere congruo in modo da fornire un’adeguata informazione sul processo di apprendimento.
Sul punto, la normativa di riferimento, ossia l’art. 4, comma 4, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e l’art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 giugno 1999 n. 122, recante il Regolamento sulla valutazione, prevedono che sia l’Istituzione Scolastica nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla L. 59/97 che, attraverso l’organo collegiale del Collegio dei Docenti, individui nel piano dell’offerta formativa (cd. PTOF) modalità e criteri di verifica e valutazione, escludo ogni potere in capo al Dirigente Scolastico. Il PTOF, elaborato ogni 3 anni dal Collegio dei Docenti, è approvato dal Consiglio di Istituto. Se questa previsione non c’è nel PTOF non vedo quale fondato addebito possa essere mosso nei confronti della nostra ascoltatrice.