Il decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 ha introdotto novità importanti, soprattutto per ciò che riguarda i docenti di sostegno. Infatti, a partire da quest’anno, l’insegnante nominato a tempo determinato potrà essere confermato anche per l’anno scolastico successivo, e quindi dal 2025/26. Ciò, ovviamente, nel rispetto di alcuni vincoli e a patto che la richiesta di conferma provenga dalla famiglia del discente interessato. Il tutto per garantire continuità agli alunni con disabilità. Ma ciò vale per tutti gli incarichi sul sostegno conferiti, siano essi da GPS, graduatorie di istituto o da interpello? Facciamo chiarezza.

La previsione normativa sulla continuità dei docenti di sostegno

L’articolo 8 del succitato decreto ha introdotto alcune misure finalizzate a garantire la continuità educativa e didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Affinché ciò avvenga, si segue una precisa gerarchia. È data priorità al docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione, il quale potrà essere confermato sullo stesso posto. La conferma può essere proposta, ma prima che ciò avvenga devono essere preventivamente svolte tutte le operazioni relative all’assunzione di personale a tempo indeterminato, compresa la mini call-veloce. Inoltre, deve essere accertato il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. Su quest’ultimo punto, non sono ancora chiari i parametri con cui effettuare la valutazione. Se si verificano tutte queste condizioni, allora il docente per cui si propone la conferma ha la precedenza assoluta rispetto a tutto il resto del personale a tempo determinato.

In seconda battuta, la stessa procedura potrebbe valere per i docenti privi del titolo di specializzazione inseriti nelle GPS di II fascia che abbiano svolto tre annualità sul sostegno nello stesso grado. Infine, potrebbero essere inclusi nella proposta di continuità didattica anche i docenti di sostegno che non abbiano soddisfatto il requisito delle annualità sullo stesso grado.

GPS, graduatorie di istituto e interpello: chi sono i docenti interessati dalla procedura?

Il dl 71/2024, nella previsione che riguarda i docenti privi di titolo di specializzazione, rimanda espressamente all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Questo si riferisce alle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), in particolar modo distinguendo tra incarichi annuali (al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (30 giugno). Al momento, non vi sono menzioni riguardo alle graduatorie di istituto e all’interpello. Questi due strumenti, di cui l’ultimo nuovissimo e in partenza all’inizio di quest’anno scolastico, generalmente prevedono degli incarichi temporanei, che possono giungere fino al termine delle lezioni.

Ad oggi, dunque, pare che tale possibilità sia circoscritta a coloro che vengono nominati da GPS. Nessun allarmismo, però. Tutto è ancora in divenire in quanto, per poter partire, è necessario che siano emessi i decreti da parte del Ministero dell’istruzione e del Merito per attuare quanto previsto. E questi potrebbero fornire qualche chiarimento in più. La norma prevede infatti che: “nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”.