Gli uffici scolastici provinciali stanno procedendo ancora con i decreti di esclusione dalle Gps degli aspiranti sprovvisti del titolo d’accesso come previsto dall’art 6 dell’O.M 88/2024. Il controllo più approfondito ai fini della convalida del punteggio sarà poi effettuato invece inseguito dall’istituzione scolastica dove ciascun docente stipula il primo contratto di supplenza. Vediamo di seguito maggiori dettagli supportati dalla normativa di riferimento.
Convalida punteggio Gps, cosa dice l’ordinanza ministeriale
Innanzitutto l’art 6 comma 6 dell’O.M 88/2024 stabilisce che “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.” Questo significa che, sebbene in fase di compilazione della domanda delle Gps, gli aspiranti hanno compilato le varie sezioni in maniera ‘autocertificativa‘, gli Usp provvedono a controllare che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti di accesso.
L’art 8 comma 5 e 6 della citata ordinanza infatti specifica: “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o
all’esclusione dalla graduatoria.“
L’ordinanza affronta poi l’aspetto della convalida del punteggio all’art 8 comma 7: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.” Quindi la scuola dove l’aspirante conseguirà la prima supplenza, indifferentemente da Gps o graduatorie d’istituto, procederà con il controllo approfondito di tutti i titoli dichiarati ai fini della convalida del punteggio.
Esito positivo o negativo della convalida, ed eventuali documenti richiesti
Per poter controllare quanto dichiarato da ciascun aspirante l’istituzione scolastica può richiedere all’interessato alcuna documentazione che comprovi quanto indicato nella domanda Gps, ad esempio certificati attestanti i titoli di ammissione, i titoli formativi e culturali, ed eventualmente anche i contratti di supplenza se per qualche motivo non dovessero comparire sul SIDI. Occorre specificare che chi era già presente nelle graduatorie e si era già visto convalidare il punteggio, ora si vedrà convalidare gli ulteriori titoli e servizi maturati nell’ultimo biennio.
In caso di esito positivo dei controlli il dirigente scolastico comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
Come specifica sempre l’ordinanza in caso invece di esito negativo il dirigente scolastico comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale. L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.