Punteggio GPS
Punteggio GPS

Anche l’O.M 88/2024, come le precedenti normative, prevede che nel corso dell’anno scolastico il punteggio dichiarato da ciascun aspirante in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle Gps debba essere controllato, per verificare se vi siano inesattezze. Si tratta di un adempimento di non poco conto perchè, in caso di errori, si potrebbe assistere anche alla decurtazione del punteggio stesso, con possibilità anche di assegnazione della supplenza ad altro aspirante. La convalida del punteggio deve essere fatta dalla segreteria scolastica dove l’aspirante lavora, con alcune precisazioni. Di seguito i dettagli.

Convalida punteggio Gps. come funziona?

La prima scuola dove il supplente lavora nel corso dello stesso anno scolastico (a prescindere che la nomina arrivi da Gps o graduatorie d’istituto) sarà quella che provvede alla convalida del punteggio nelle Gps ( e di conseguenza nelle GI). Non è il docente a dover sollecitare o presentare alcuna richiesta. Si tratta di una pratica che le scuole devono compiere in autonomia. Ciascun supplente potrebbe comunque essere chiamato a fornire i dovuti chiarimenti se richiesti dalla segreteria scolastica, presentando, se del caso, eventuali contratti di servizio e titoli dichiarati nella domanda delle Gps.

Al termine della procedura di controllo verrà inviato l’esito all’ufficio scolastico provinciale competente, il quale provvederà ad effettuare le eventuali correzioni di punteggio e posizione in graduatoria o anche l’eventuale depennamento dagli elenchi (se il titolo di accesso dichiarato non fosse valido). Contestualmente l’esito della convalida del punteggio sarà inviata anche a ciascun aspirante.

In merito alle tempistiche entro cui debba essere completata la procedura di convalida la normativa non dice nulla. Ad inizio anno scolastico il Ministro Valditara aveva sollecitato affinchè i controlli fossero celeri ma ogni ambito territoriale seguirà comunque tempistiche diverse. In provincia di Roma l’Usp, ad esempio, ha fissato come termine ultimo il 30 gennaio 2025 (con nota n. 3724 del 24 gennaio 2025).