Diversi docenti hanno ancora dubbi circa le regole che gravitano attorno alle graduatorie di Istituto e alle GPS. In particolare nei casi di rinuncia e accettazione, dato che gli effetti sono diversi. Una lettrice ci pone tre domande:
- se non rispondo ad una convocazione da GI equivale a rinuncia e, quindi, si incorre nella sanzione di non venire più richiamati da quella scuola? Lo stesso vale se rispondo “no” al link presente nella mail?
- posso lasciare una eventuale supplenza da GI di due mesi per uno spezzone da GI al 30/06?
- se sto lavorando con uno spezzone da GI al 30/06 posso lasciarlo per uno spezzone da Gps?
Ai quesiti risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che premette subito che la risposta ai quesiti posti dalla lettrice è contenuta nell’O.M. n. 112 del 06.05.2022.
I casi di rinuncia a convocazioni da GI
L’art. 14, comma 2, lett. a) recita che “la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione”.
Poiché la mail di convocazione è tecnicamente una proposta contrattuale, sia la mancata risposta che la risposta negativa (cliccando “no” sul link in fondo alla mail) configurano rinuncia ed hanno quale sanzione la perdita della possibilità di ottenere supplenze per l’anno scolastico in corso, dalla specifica graduatoria di Istituto, per materia e per sostegno. Il rifiuto esplicito (ossia quando si clicca “no” sul link) va motivato.
Casi in cui è possibile lasciare una supplenza da GI per una da GPS
Preliminarmente va precisato che l’abbandono della supplenza da GI, viene sanzionato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) O.M. n. 112/2022, con “la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”. Il successivo comma 3, però, chiarisce che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Dunque, alla luce di quanto previsto dalla norma, si può riassumere schematicamente che:
- è sempre possibile lasciare una supplenza da GI per una supplenza da GPS e da GAE, anche quando la supplenza da GI sia di 18 ore fino al 30 giugno o al 31 agosto e la supplenza da GPS o da GAE sia uno spezzone;
- è sempre possibile lasciare una supplenza breve da GI per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da GAE, GPS o GI;
- non è mai possibile lasciare una supplenza breve da GI per una supplenza fino al termine delle attività didattiche da GI;
- non è mai possibile lasciare una supplenza breve da GI per altra supplenza breve da GI, anche se di maggiore consistenza economica (ossia di maggiore durata, oppure di maggior numero di ore).
In conclusione, la lettrice potrà lasciare supplenza da GI di due mesi per uno spezzone da GI al 30/06, così come potrà lasciare lo spezzone da GI al 30/06 per uno spezzone da GPS.