assistenti amministrativi
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Quella delle convocazioni è una fase molto attesa dagli aspiranti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie del personale ATA, poiché rappresentano uno step centrale nel processo di assunzione nelle scuole. Per essere convocati è necessario in primo luogo aver raggiunto un buon punteggio e, quindi, una buona posizione in graduatoria. Ma che cosa succede in caso di parità di punteggio? Quale candidato ottiene la posizione?

Come funzionano le convocazioni del personale ATA

Le convocazioni del personale ATA sono rivolte agli aspiranti che hanno inserito nei termini prestabiliti le loro candidature nelle graduatorie di prima, seconda e terza fascia. Con le convocazioni le scuole comunicano ai candidati una data e un’ora in cui presentarsi presso la loro sede. Tuttavia ciò non significa matematicamente aver ottenuto il posto di lavoro per cui si è stati convocati. Si ricorda che la mancata presentazione comporta una rinuncia ufficiale a qualsiasi proposta di assunzione che potrebbe derivare dalla convocazione stessa. Se quindi non si può essere presenti fisicamente c’è la possibilità di delegare una persona di fiducia.

Cosa succede in caso di parità di punteggio

Nel caso di parità di punteggio fra i candidati, per assegnare la posizione viene preso in considerazione l’elenco dei titoli di preferenza, che determinano la priorità in graduatoria. Nello specifico, i titoli considerati sono:

  • avere ricevuto la medaglia al valor militare;
  • essere mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti;
  • essere mutilati o invalidi a seguito di eventi di guerra;
  • essere mutilati o invalidi a seguito del servizio nel settore pubblico e privato;
  • essere orfani di guerra;
  • essere orfani di coloro che sono caduti a seguito di eventi di guerra;
  • essere orfani di coloro che sono caduti a seguito del servizio nel settore pubblico e privato;
  • avere subito ferite in combattimento;
  • essere insigniti della croce di guerra o di altre distinzioni speciali per meriti di guerra o essere capofamiglia numerosa;
  • essere figli di mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti;
  • essere figli di mutilati o invalidi a seguito di eventi di guerra;
  • essere figli di mutilati o invalidi a seguito del servizio nel settore pubblico e privato;
  • appartenere a famiglie con genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati di caduti in guerra;
  • appartenere a famiglie con genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati di caduti a seguito di eventi di guerra;
  • appartenere a famiglie con genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati di caduti a seguito del servizio nel settore pubblico e privato;
  • avere prestato servizio militare come combattente;
  • avere prestato servizio senza demerito, per almeno un anno, in qualsiasi capacità, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • il numero di figli a carico;
  • essere invalidi o mutilati civili;
  • essere militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Qualora dovesse verificarsi un caso di parità anche fra questi elementi, si fa riferimento all’aver prestato servizio senza demerito in altre amministrazioni pubbliche o, ancora, all’età più giovane.