Di fronte alla ricezione di una convocazione per una proposta di supplenza dalle graduatorie di terza fascia ATA molti aspiranti continuano a nutrire ancora alcuni dubbi circa il modo di comportarsi, temendo di imbattersi in eventuali conseguenze che possano precludere la successive proposte lavorative. Un quesito molto ricorrente riguarda in particolare il caso in cui non si voglia accettare una supplenza: per non incorrere in sanzioni è meglio rispondere esplicitando e motivando la rinuncia o è preferibile non dare alcuna risposta? Facciamo chiarezza.
ATA terza fascia: la mancata accettazione di una supplenza comporta sanzioni?
Partiamo dal presupposto che l’aspirante supplente che non può o non vuole accettare la convocazione può rifiutare la proposta. La rinuncia espressa indifferentemente rispondendo all’email o tramite il link allegato alla stessa non è motivo di depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia (così come non lo è nemmeno dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto). E non comporta allo stesso modo conseguenze nemmeno la mancata risposta, equiparata alla rinuncia. Ciascun aspirante può quindi scegliere la modalità che preferisce qualora non volesse accettare una supplenza senza imbattersi in alcuna sanzione. Non rilevano nemmeno le eventuali motivazioni allegate alla rinuncia espressa. Va precisato che non sono previste sanzioni anche nel caso in cui un aspirante ha accettato una supplenza e poi non prende servizio. Come è facile intuire, infine, va precisato che così come non ci sono conseguenze dalle graduatorie d’istituto non sono previste anche in caso di convocazione tramite interpello o Mad.
I riferimenti normativi sono desumibili dall’art. 7 del DM 430/2000 nonchè dalla nota MIM annuale n. 115135/2024 alla sezione III dedicata al conferimento delle supplenze al personale ATA.