Le prime settimane sono molto intense per l’organizzazione degli istituti scolastici. Determinare l’assegnazione delle cattedre, gli orari e il piano delle attività rappresentano indubbiamente azioni prioritarie per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico. Importante, però, è definire fin da subito anche l’assetto dei singoli consigli di classe. E, proprio per garantirne il buon funzionamento, molto spesso si ricorre alla nomina del coordinatore di classe e del segretario. I due ruoli presentano notevoli differenze: facciamo chiarezza in merito.
L’incarico di coordinatore di classe non è obbligatorio
Va chiarito immediatamente che l’incarico di coordinatore, formalmente, non esiste a livello normativo. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, il Dirigente Scolastico “può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Ergo, non esiste un vero mansionario riferibile a tale incarico e, pertanto, non è obbligatorio accettare l’eventuale attribuzione del ruolo.
Generalmente, però, la presenza di questa figura garantisce una miglior efficienza nella gestione della classe. Come detto, non essendoci un profilo definito a priori, il coordinatore si adatta al contesto scolastico e alle esigenze organizzative dell’istituto. Di regola, presiede il consiglio di classe (tramite, appunto, delega del Ds) e cura i rapporti con studenti e famiglie. Inoltre, è tenuto alla compilazione dei documenti relativi all’attività didattica della classe secondo la programmazione annuale del Consiglio stabilita nel PTOF e predispone i contenuti che si riconducono a studenti con BES o con DSA.
Tra gli altri compiti, vi è indubbiamente quello di monitorare costantemente il registro elettronico affinché possa prendere visione di assenze, voti ed eventuali note disciplinari. Ancora, informa e convoca i genitori per affrontare situazioni considerate meritevoli di attenzione, presiede l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e presenta la programmazione di classe.
Il coordinatore di classe può essere svolto indifferentemente da un docente curricolare o da un docente di sostegno. Nessuna limitazione anche per docenti part-time, docenti di IRC o precari.
Si può rifiutare l’incarico di segretario?
Al contrario, la mansione di segretario è espressamente prevista dal D. lgs. n. 297/1994. “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. Il compito di segretario è, sostanzialmente, quello di verbalizzare le sedute del consiglio di classe. Può essere nominato volta per volta oppure, come accade più frequentemente, essere incaricato per tutto l’anno scolastico.
Se l’incarico di coordinatore è volontario, quello di segretario, a meno che non vi siano impedimenti oggettivi, è obbligatorio e non si può rifiutare. Il suo ruolo è di vitale importanza perché un verbale, per essere valido, richiede congiuntamente la sua firma e quella del Presidente del consiglio di classe (il Dirigente Scolastico o, in alternativa, il coordinatore o altro docente delegato). Se ne deduce che chi presiede la seduta non può svolgere le funzioni di segretario. Fondamentale è il supporto di quest’ultimo nella redazione del documento del 15 maggio in vista dell’esame di Stato.
Le retribuzioni delle due figure
Entrambi gli incarichi sono retribuiti. Il compenso previsto, però, non è uniforme e differisce da scuola a scuola. Questo perché la determinazione dell’importo è oggetto di contrattazione integrativa d’istituto. Sarà dunque l’accordo tra RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e Dirigente Scolastico a stabilirne l’entità.