‘Il docente di scuola primaria, ha obbligo di correzione e tabulazione dei dati delle prove INVALSI? Se si rifiuta, a quali sanzioni da parte del DS va incontro?’ La domanda ci è stata posta da una nostra lettrice, insegnante alla scuola primaria. Risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che mette in evidenza la normativa di riferimento e le regole legate agli INVALSI.
Prove INVALSI e normativa
L’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) è un istituto di ricerca creato nel 1999 su proposta del ministro Luigi Berlinguer, che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della L. 28 marzo 2003 n. 53 ha il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche delle conoscenze ed abilità degli studenti e della qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Con il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 le prove Invalsi sono diventate “attività ordinarie di istituto” e la partecipazione a dette prove è diventata obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione (art. 7 e 4 del D.L. 62/2017), salvo deroghe annuali.
Le prove INVALSI sono prove oggettive, standardizzate, somministrate a tutti gli allievi di una coorte di età, detta anche leva scolastica, utilizzate per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli alunni. Sono uno strumento in grado di fornire una misura sufficientemente attendibile la padronanza o meno di alcuni elementi della disciplina. Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di Italiano e Matematica e Inglese. È inoltre prevista la somministrazione di un questionario anonimo. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il curricolo del Ministero. Le prove INVALSI coinvolgono tutte le scuole d’Italia, statali e paritarie, e tutti gli studenti delle classi interessate, ossia:
- classi seconde e quinte delle scuole primarie;
- classi terze delle scuole secondarie di primo grado;
- classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado;
- classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado.
La correzione delle prove e la posizione della Magistratura
Tema molto dibattito è se esista o meno un obbligo da parte dei docenti di correggere le prove INVALSI. La questione è stata più volte sottoposta all’attenzione della magistratura del lavoro chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del docente che non ha effettuato la correzione e in maniera pressoché univoca si è espressa per l’obbligatorietà per i docenti di correggere le prove INVALSI.
In particolare, il Tribunale di Modena ha ritenuto che “l’attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL”(sent. n. 137 del 04.07.2017).
Analogamente il Tribunale di Sassari ha chiarito che “L’attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra fra le attività previste dall’art. 29 del CCNL Scuola, per i docenti, quali attività funzionali all’insegnamento, essendo l’attività di correzione inquadrabile come funzionale all’insegnamento, e quella di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio inquadrabile come attività di vigilanza degli studenti, espressamente menzionata quest’ultima dall’art. 29 sopra citato” (sent. n. 232 dell’11.06.2018). Nel medesimo senso si sono espressi anche altri Tribunali (ex multis, Trib. Trieste, sent. n. 212 del 03.07.2023, Trib. Parma, sent. n. 441 del 4 gennaio 2013; Trib. Di Ragusa sent. n. 1192 del 29.11.2021).
La risposta al quesito
Stando alle conclusioni a cui è giusta la giurisprudenza sopra citata circa l’obbligatorietà della correzione delle prove INVALSI da parte del docente, è chiaro che la violazione di detto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare e può determinare l’avvio del procedimento disciplinare in capo al docente che ha rifiutato la correzione delle prove, con conseguente rischio di irrogazione delle sanzioni disciplinari normativamente e contrattualmente previste.