Corsi abilitanti, concorsi e aggiornamento GPS: sono tante le domande che si pongono i lettori. Uno di loro ci chiede: “Buongiorno, sono un docente precario con 24 CFU conseguiti prima del 2022. Vi pongo due quesiti: 1) è possibile nel mio caso conseguire i 36 CFU per abilitarsi senza fare concorsi? 2) Ritenete fattibile ottenere in questo modo l’abilitazione per il prossimo aggiornamento delle GPS 2024/2026?” Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
I corsi abilitanti da 60 CFU
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto la nuova disciplina per la formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazione nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione. Con particolare riferimento al percorso standard che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione (che dal 2025 sarà presupposto necessario per partecipare ai concorsi), questo, così come previsto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022, è costituito da:
- “a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis;
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Riconoscimento dei CFU già acquisiti
IL DPCM 4 agosto 2023, contenente la disciplina per la “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 25 settembre scorso, all’art. 8, rubricato “Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” dispone che:
- “1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
- 2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale”.
Alla luce della norma citata, chi, come il lettore, ha conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2023, otterrà il riconoscimento degli stessi e dovrà conseguire soltanto gli ulteriori 36 CFU per poter conseguire l’abilitazione.
Il termine di conclusione del percorso abilitante
Ai senti dell’art. 14 del menzionato DPCM 4 agosto 2023 “1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 4 si concludono, con le modalità di cui all’art. 9, entro il 31 maggio 2024”. Dunque, se i termini per la presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS valide per il biennio 2022/24 scadranno successivamente a tale data, e se la tempistica indicata nel DPCM sarà rispettata, sarà possibile conseguire l’abilitazione per il prossimo aggiornamento delle GPS ed inserirsi nella I fascia.