I corsi abilitanti si svolgeranno anche online, o soltanto in presenza? Una nostra lettrice ci pone alcune domande per avere dei chiarimenti sulla propria situazione. “Buongiorno, sono una supplente che svolge sostegno ai bambini di una scuola primaria chiedo gentilmente se i corsi abilitanti saranno solo online o in presenza, e quanti crediti dovranno acquisire i docenti abilitati su scuola media, ma che vogliono specializzarsi su infanzia e primaria”. Risponde ai quesiti l‘Avvocato Salvatore Braghini.
Corsi abilitanti e frequenza
In merito alla modalità di frequenza, occorre distinguere le regole per il biennio 2023-2025 da quelle per gli anni successivi. Ciò in quanto soltanto per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale. Lo prevede la disposizione di cui all’art. 18 -bis co. 6 bis del D.Lgs. n. 59/2017 come modificato dai decreti legge successivi. Occorre, altresì, precisare che la modalità telematica non riguarda le attività di tirocinio e di laboratorio.
Un’altra eccezione riguarda chi, già in possesso di un’abilitazione, intende conseguirne un’altra relativa ad altro grado o classe di concorso mediante la frequenza del Corso universitario abilitante di 30 CFU in modalità telematica (sincrona) presso i Centri accreditati. Quindi, a partire dall’anno accademico 2025-2026, tranne che per conseguire altra abilitazione, i Corsi si svolgeranno esclusivamente in presenza, ai sensi dell’art. 7 co. 7 del DPCM del 4 agosto 2023, rammentando, altresì, che per l’accesso alla prova finale sarà necessario presenziare ad almeno il 70% delle attività formative.
Numero di crediti
Quando alla seconda parte della domanda, come già sopra evidenziato, è possibile abilitarsi con la frequenza di un Corso da 30 CFU in altro grado. Quindi per un docente di scuola primaria abilitato è possibile abilitarsi anche in una classe di concorso della scuola secondaria per cui ha titolo di accesso. Ciò vale solo per le abilitazioni e, quindi, non conseguire la specializzazione sul sostegno. Per quest’ultima occorre sempre la frequenza del TFA sostegno, con le regole proprie che lo contraddistinguono. Viceversa, se si è specializzati sul sostegno alla primaria si potrà accedere al Corso da 30 CFU per abilitarsi ad una classe di concorso della secondaria di I e di II grado.
Avv. Salvatore Braghini