Continuano a giungere diverse domande sull’accesso ai corsi abilitanti. Una lettrice scrive: “Premesso che sono un ITP con 24 CFU acquisiti entro il 31/10/22; inserita in GPS con la classe di concorso B016 (tramite diploma di ragioniere programmatore). Attualmente non ho anni di insegnamento. Vorrei sapere se posso frequentare i corsi abilitanti non tenendo conto della partecipazione al concorso. E per quanti CFU potrò partecipare? Invece, tenendo conto del concorso, al suo superamento dovrò acquisire 36 CFU, giusto?” Risponde alle domande della nostra lettrice l’Avvocato Salvatore Braghini.

L’avvocato risponde

A proposito viene in rilievo la disciplina della fase transitoria, che in ragione della disposizione di cui all’art. 18-bis del D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm., prevede che, sino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di I e II grado, per posto comune e di insegnante tecnico-pratico (come la nostra lettrice), i docenti che abbiano determinati requisiti. Ed in particolare, per quanto qui di interesse, i possessori di un diploma che consenta l’accesso ad una classe di concorso. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, tali diplomi rimangono validi sia ai fini della partecipazione ai concorsi sia ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.

Le due opzioni

Inoltre, il D.P.C.M. pubblicato il 25 settembre 2023 prevede che possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, i 24 CFU precedentemente ottenuti dagli aspiranti. Quindi, la nostra lettrice ITP potrà partecipare al concorso, sia a quello straordinario-ter, ultimo concorso dell’epoca antecedente alla riforma del sistema di abilitazione e reclutamento, sia a quello dell’inizio 2024, il primo della “nuova era”, proprio in virtù della disciplina transitoria. Se vincerà il concorso ordinario del 2024 otterrà un contratto a termine con decorrenza 01.09.2024 e acquisirà durante l’anno scolastico i crediti mancanti, sostenendo poi la prova scritta e la lezione simulata, superata la quale, insieme all’anno di prova e formazione comune a tutti i docenti, sarà immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2024.

Potrà, altresì, candidarsi per l’iscrizione al Corso abilitante presso una delle Università accreditate, a prescindere dalla partecipazione al concorso, allo scopo di conseguire l’abilitazione, anche in questo caso ben potendo valorizzare i 24 cfu già acquisiti, e, quindi, conseguendo “soltanto” i 36 necessari al plenum dei 60 cfu.

Avv. Salvatore Braghini