CLIL
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Recentemente, è emersa una questione di grande rilevanza per i docenti e per tutti coloro che hanno intrapreso percorsi di formazione CLIL (Content and Language Integrated Learning) presso le Scuole superiori di mediazione linguistica. Il problema è scaturito dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 11276 dell’11 giugno 2024, che ha sollevato dubbi sulla validità legale di tali corsi. Secondo la normativa vigente, solo le Università sarebbero autorizzate a erogare corsi CLIL validi ai fini legali, escludendo quindi le Scuole superiori di mediazione linguistica.

Validità dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica

Questa interpretazione ha causato non solo la mancata riconoscibilità dei titoli CLIL rilasciati da queste istituzioni, ma anche una riduzione dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). In questo momento di confusione, una lettrice chiede in un commento sul nostro canale YouTube: “Buongiorno, ma com’è possibile che non stanno riconoscendo i clil?” L‘avvocato Altieri ha risposto a questa e altre domande nel corso del webinar.

Opzioni di ricorso per i docenti: TAR o Giudice del Lavoro

Purtroppo – spiega l’Avvocato Altieri – tutto nasce dalla nota MUR n. 11276 dell’11/6/2024, che riscontra un quesito posto dall’ATP di Messina sulla validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica. In sostanza, secondo la nota, la normativa prevede che i corsi CLIL siano erogati solo dalle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica. Si tratterebbe dell’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché del Decreto Direttoriale n. 6/2012 e dell’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022.

Le Scuole superiori per mediatori linguistici, invece, che sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018, possono erogare, secondo la citata normativa, esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94. Sulla base di queste premesse, la nota conclude nel senso di ritenere che i corsi CLIL erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica non hanno valore legale.

Ovviamente, ciò ha determinato la decurtazione dei relativi punteggi nelle GPS. L’unica strada in questo caso è impugnare al TAR la nota, ma i termini sono in scadenza, perché essendo la nota stata pubblicata l’11 giugno, il termine per il ricorso al TAR scade il 10 settembre, considerando la sospensione feriale. In alternativa si può impugnare la GPS innanzi al Giudice del Lavoro. Di seguito il VIDEO.