Aula scolastica
Aula scolastica

La responsabilità del personale scolastico nei riguardi degli studenti è un tema molto discusso: docenti e ATA hanno un dovere non trascurabile quando si trovano in servizio. L’argomento è stato l’oggetto della trattazione di questa settimana con gli Avvocati Fabio Rossi e Maria Rosaria Altieri. La prima domanda trattata è proprio quella che dà il titolo a questo articolo: Cosa dice la legge sulla responsabilità del personale scolastico nei riguardi degli studenti?

Responsabilità di docenti e ATA verso gli studenti

Le fonti normative di riferimento sono gli artt. 2047 e 2048 c.c., i quali prevedono che fra i doveri del personale scolastico vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati e la responsabilità è esclusa solo nell’ipotesi in cui vi è la prova che non sia stato possibile impedire il fatto – spiega l’Avvocato Altieri. La giurisprudenza si è ripetutamente occupata della questione, delimitando l’ambito di responsabilità del personale scolastico.

In particolare, la Cassazione nella sentenza n. 5668 del 18.4.2001 ha precisato che è necessario dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

Sempre la Corte di Cassazione Penale, nella sent. n. 37766 del 12 settembre 2019 ha chiarito che, ai fini della valutazione della responsabilità, si deve tener conto dell’età e del grado di maturità degli alunni, in quanto la responsabilità del docente “si configura diversamente a seconda dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto”.

Obbligo di vigilanza e obbligo di servizio

Da ultimo, vale la pena citare la sentenza n. 1623 del 19.02.1994 della La Corte dei Conti, sez. III, che ha ritenuto infatti che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”. Potete visualizzare l’intera trattazione direttamente dal video qui sotto.