Se il FIS spetta ma non viene pagato, cosa bisogna fare? E soprattutto, è possibile fare qualcosa? Una lettrice scrive: “Salve vorrei un consiglio da parte vostra. Sono una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato e come tutti gli anni ho percepito il fondo di istituto. Purtroppo questo anno per un errore della segreteria il pagamento è tornato indietro. Io da ottobre ho fatto vari solleciti e un un’eimail sia al dirigente che al dsga, ma mi sento presa in giro perché dicono che il mef non autorizza. Tengo a precisare che io sono stata unica a non averlo. Se mi potete consigliare cosa fare e scrivere per avere un mio diritto”. Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Cos’è il FIS e a cosa serve
Il FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica), assegnato alle scuole in proporzione al numero di personale in servizio e alle esigenze di spesa, è, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016-18, confluito nel MOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa). Il FIS viene utilizzato per retribuire attività aggiuntive del personale docente ed ATA con riferimento ad attività didattiche, organizzative, di ricerca, valutazione, prevedendo anche compensi forfettari in relazione ad attività del PTOF, da definire in sede di contrattazione integrativa di Istituto. Ai sensi dell’art. 22 del CCNL 2016-18, il fondo è ripartito tra docenti ed ATA in sede di contrattazione integrativa di Istituto.
Il FIS per il Personale ATA
Con particolare riferimento al personale ATA, la percentuale del fondo a questo spettante va dal 25% al 40% e viene utilizzato per retribuire:
- compensi per indennità di direzione del DSGA parte variabile;
- attività aggiuntive;
- ore d’intensificazione del personale ATA;
- prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo;
- prestazioni dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario connesse all’attuazione dell’autonomia;
- incarichi specifici, secondo il profilo di appartenenza, per partecipazione a progetti;
- le risorse ex “Bonus docenti” ripartite tra il personale insegnante, personale educativo ed ATA.
Le somme vengono corrisposte solo se l’attività sia stata effettivamente svolta.
L’accredito e le tutele in caso di mancato pagamento
Il FIS dovrebbe essere erogato entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, tuttavia spesso accade che venga retribuito successivamente, comunque entro il mese di dicembre. Nell’ipotesi di ulteriore eccessivo ritardo o di mancato pagamento, non hanno alcun rilievo le ragioni tecniche (così come ad esempio quelle rappresentate dalla lettrice) che determinano la mancata erogazione delle somme dovute, sicché il lavoratore potrà agire giudizialmente al fine di costringere il MIM a liquidare gli importi previsti.
A tal fine, se le somme dovute sono certe, liquide ed esigibili (in quanto quantificate nella contrattazione di Istituto), la lettrice (e i suoi colleghi), potrà, con l’assistenza di un legale, proporre ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ne confronti del MIM innanzi al Tribunale del Lavoro competente ed in ipotesi di ulteriore mancato pagamento agire coattivamente con pignoramento presso terzi o giudizio di ottemperanza per costringere il Ministero a corrispondere il dovuto.
Si consiglia, in ogni caso, di far precedere alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo l’invio al MIM, sempre per il tramite di un legale, di una diffida a provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni. Detta diffida dovrà essere avanzata anche per interrompere eventuali termini di prescrizione delle somme. Si ricorda, infatti che le somme di cui si discute, ai sensi dell’art. 2948 c.c., sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.