Ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.c del D.LGS 151/01 c) per “congedo parentale“, si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore al fine di potere meglio accudire i figli nei loro primi anni di vita. Esso può essere fruito dopo la fine del periodo di astensione obbligatoria che, normalmente, decorre dai 2 mesi anteriori al parto ai 3 mesi successivi. Spetta anche nel caso di adozione e di affidamento di minori, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

    Congedo parentale: come si richiede?

    Il congedo parentale va richiesto tramite il portale INPS o avvalendosi di un patronato, con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno cinque giorni (con indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo richiesto). Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta.

    Quanti giorni spettano?

    Il periodo di congedo parentale è fissato dall’art.32 del citato D. Lgs. 151/01 il quale prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, spettano:

    • a) alla madre un periodo continuativo o frazionato fino a sei mesi;
    • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, un periodo continuativo o frazionato fino a sei mesi, elevabile a sette mesi nel caso in cui fruisca di almeno tre mesi continuativi.
    • Per un totale, tra madre e padre, di 10 mesi (o 11 nel suddetto caso di congedo continuativo del padre di almeno 3 mesi).

    Qualora vi sia un solo genitore ovvero sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore quest’ultimo ha diritto ad un periodo di congedo parentale continuativo o frazionato fino a undici mesi.

    Fruizione

    Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero ed è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo 151/01.

    Figli disabili gravi

    E’ importante sottolineare che, in base al successivo art.33, per ogni minore con handicap in situazione di gravita’ la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni.

    Il trattamento economico del congedo parentale

    In base all’art.34 del d. lgs. , per i periodi di congedo parentale spetta:

    Figli fino a 6 anni

    • 1^ mese: un genitore 80% e altro 30% (per il personale della scuola il vigente CCNL prevede il miglior trattamento del 100% per uno dei due genitori);
    • 2^ mese: un genitore 60% (80% nel 2024) e altro 30%;
    • 3^ mese: entrambi genitori 30%;
    • 4 ^ – 6^ mese: un genitore 30% e altro nulla.

    Figli oltre i 6 anni e fino a 12 anni

    • 30% a ciascun genitore ma solo per redditi molto bassi (non superiori a pensione sociale x 2,5).

    Bisogna tener conto per il prossimo anno (2025) delle novità previste dalla Legge di Bilancio (che vanno confermate dalla pubblicazione in GU).

    Avvocato Fabio Rossi